IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento  CEE  n.  2638/69  della  Commissione  del  24
dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il  controllo
di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati  all'interno  della
Comunita'; 
  Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del  Consiglio  del  18  maggio
1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli; 
  Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio
1985, concernente l'elenco degli  organismi  incaricati  da  ciascuno
Stato membro dell'esecuzione del controllo di  qualita'  nel  settore
degli ortofrutticoli; 
  Ritenuta la necessita' di dettare norme regolamentari per stabilire
le modalita' di esercizio  dei  controlli  previsti  dai  regolamenti
comunitari sopra citati; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992. 
                             A D O T T A 
                      il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
            Controllo sulle attivita' di condizionamento 
  1.  Le   attivita'   di   classificazione,   di   imballaggio,   di
presentazione   e   di   apposizione   delle   indicazioni    esterne
all'imballaggio   per   i   prodotti   ortofrutticoli   ed   agrumari
commercializzati all'interno del territorio  nazionale,  assoggettate
al controllo dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo - AIMA  ai  sensi  dei  regolamenti  CEE  n.  2638/69  della
Commissione del 24 dicembre 1969, n. 1035/72  del  Consiglio  del  18
maggio 1972 e n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, e suc-
cessive modificazioni, sono esercitate da soggetti autorizzati  dalla
stessa  Azienda  di  Stato,  secondo  le  disposizioni  del  presente
regolamento. 
  2. Ai fini del presente regolamento le attivita' indicate nel comma
1, sono denominate "attivita' di condizionamento". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.