IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'INTERNO E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 2 della direttiva n. 73/404/CEE nel quale vengono vietati l'immissione in commercio e l'impiego dei detergenti quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90% per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici e anfoliti; Vista la direttiva n. 73/405/CEE che vieta l'immissione sul mercato e l'impiego di un detergente se la misurazione del tasso di biodegradabilita' dei tensioattivi anionici in esso contenuti da' un risultato inferiore all'80%, determinato con uno dei metodi ivi indicati e tenuto conto delle tolleranze del metodo di controllo; Vista la direttiva n. 82/243/CEE che vieta l'immissione sul mercato e l'impiego di un detergente se la misurazione del tasso di biodegradabilita' dei tensioattivi anionici in esso contenuti da' un risultato inferiore all'80%, determinato con uno dei metodi ivi indicati e tenuto conto delle tolleranze del metodo di controllo; Vista la direttiva n. 82/242/CEE che vieta l'immissione sul mercato e l'impiego di un detergente se la misura del tasso di biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici in esso contenuti da' un risultato inferiore all'80%, determinato con uno dei metodi ivi indicati e tenuto conto delle tolleranze del metodo di controllo; Visto l'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, con il quale viene stabilita, per i tensioattivi sintetici, una biodegradabilita' media non inferiore al 90%, e l'art. 4 della medesima legge, cosi' come modificato dall'art. 69 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che delega al Ministro della sanita' di concerto con altri Ministri l'emanazione, con proprio decreto, dei metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della biodegradabilita' delle varie categorie di tensioattivi sintetici contenuti nei detersivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136; Decreta: Articolo unico 1. La percentuale di biodegradabilita' dei tensioattivi anionici e non ionici contenuti nei detersivi come definiti all'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, viene determinata con i metodi di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. La determinazione viene effettuata con un "metodo di scelta" impiegato per il controllo di tutti i campioni, e un "metodo di conferma" impiegato per il controllo dei soli prodotti che non hanno superato favorevolmente il metodo di scelta, allo scopo di confermare o annullare i risultati con esso ottenuti. 3. Sono considerati rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, i tensioattivi sintetici che, fermo restando una biodegradabilita' media non inferiore al 90%, non risultino avere all'analisi una percentuale di biodegradabilita'minima in nessun caso inferiore all'80%, tenuto gia' conto delle tolleranze dei metodi analitici. 4. Il decreto ministeriale 19 luglio 1974, concernente il metodo per la determinazione della biodegradabilita' dei detergenti sintetici anionici, e' abrogato. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI