IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441,  concernente
la  disciplina  igienica  della  produzione  e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande;
  Visto il decreto del Presidente della Reepubblica 3 agosto 1968, n.
1255, che approva il  regolamento  riguardante  la  disciplina  della
produzione,  del  commercio  e  della  vendita  dei fitofarmaci e dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Vista  la  circolare  3  settembre  1990,  n.  20,  sugli   aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari ed, in particolare, il punto 7 di  detta  circolare,
con  la  quale e' stato avviato un programma sistematico di revisione
di principi attivi gia' in  uso  per  un  riesame  degli  aspetti  di
sicurezza sanitaria ed ambientale;
  Viste  le  disponibilita'  delle imprese Rhone Poulenc Agro, Siapa,
Silia  e  Sipcam  a  fornire  la  documentazione  tecnico-scientifica
necessaria per il riesame del principio attivo ALDICARB;
  Vista  la nota del Ministro della sanita' del 18 settembre 1991 con
la quale le imprese interessate sono  state  invitate  a  produrre  e
presentare,  in  modo  separato  o  congiunto  con  altre imprese, la
documentazione mancante entro tempi specificati;
  Vista la nota dell'impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a. con  la  quale
e' stata presentata la documentazione necessaria per la valutazione;
  Sentito  il  parere della commissione consultiva per i fitofarmaci,
di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
agosto  1968,  n.  1255,  in  data 29 febbraio 1992 e 31 maggio 1992,
sulla documentazione presentata dall'impresa Rhone Poulenc Agro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A conclusione  del  processo  di  revisione  del  principio  attivo
ALDICARB,  corrispondente all'identita' chimico-fisica della sostanza
attiva dell'impresa Rhone Poulenc Agro, si approva la scheda  tecnica
di cui all'allegato 1.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO