IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98; Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti; Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 37; Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuita' dei regimi termali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo; Vista la lettera della Direzione generale dell'I.N.P.S. n. 14/40/6.CBT/14/13/11160/IMM1/27 del 25 febbraio 1992; Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1991, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno; Sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere numeri 140151 del 20 maggio 1992 e pos. 3.3.3 del 28 aprile 1992; Decreta: Art. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unita' sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1992, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) e' il seguente: "3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'art. 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, gia' prorogate dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595". - Il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 15 (Stabilimenti termali dell'INPS). - 1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a societa' per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicita' ed efficienza. A tali fini l'Istituto puo' cedere a privati quote di partecipazione alle predette societa', cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto. 2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'art. 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 16 (Disposizioni varie in materia previdenziale). - 1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, numeri 5) e 6), ed all'art. 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. 2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera' altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 rela- tive all'aumento delle aliquote di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi. 5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4. 6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. 7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092". - Il D.M. 20 maggio 1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unita' sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale. Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico delle competenti gestioni previdenziali. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui allo alinea precedente".