IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  1982,  n.  16,  recante  misure
urgenti  in  materia  di prestazioni integrative erogate dal Servizio
sanitario nazionale, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98;
  Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., le disposizioni necessarie per  il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1› febbraio 1989, n. 37;
  Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuita' dei regimi
termali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. votato dalla Camera dei deputati  nella
seduta  del  12  dicembre  1991,  accolto  come  raccomandazione  dal
Governo;
  Vista  la  lettera  della  Direzione  generale   dell'I.N.P.S.   n.
14/40/6.CBT/14/13/11160/IMM1/27 del 25 febbraio 1992;
  Visto  il  proprio  decreto in data 20 maggio 1991, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. che  hanno  espresso  il  proprio
parere  favorevole  rispettivamente  con lettere numeri 140151 del 20
maggio 1992 e pos. 3.3.3 del 28 aprile 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa   volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del  decreto-legge  25
gennaio  1982,  n.  16,  convertito  in legge, con modificazioni, con
legge  25  marzo  1982,  n.  98,  alla  erogazione  agli   assicurati
dell'I.N.P.S.  e  dell'I.N.A.I.L.   delle prestazioni idrotermali, di
competenza delle unita' sanitarie locali,  con  oneri  a  carico  del
Fondo  sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie
a quelle idrotermali, di competenza dell'I.N.P.S. e  dell'I.N.A.I.L.,
con  oneri  a  carico  delle  competenti  gestioni  previdenziali, si
applicano, per l'anno 1992, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli
seguenti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo del terzultimo alinea della lettera a)
          dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 si veda in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n.  37/1989
          (Contenimento  della  spesa  sanitaria) e' il seguente: "3.
          Per il triennio 1989-1991 sono  confermate  le  prestazioni
          idrotermali  di  cui  all'art. 1, lettera a), quintultimo e
          quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio  1982,  n.
          16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo
          1982, n. 98, gia' prorogate  dall'art.  7  della  legge  23
          ottobre 1985, n. 595".
             -  Il  testo  degli  articoli  15  e  16  della legge n.
          412/1991 (Disposizioni in materia di finanza  pubblica)  e'
          il seguente:
             "Art.  15  (Stabilimenti  termali  dell'INPS).  - 1. Gli
          stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto  dei
          decreti  di  cui all'art.   65, primo comma, della legge 23
          dicembre 1978, n. 833,  e  successive  modificazioni,  sono
          riacquisiti  al  patrimonio  immobiliare  dell'Istituto, il
          quale li conferisce  in  capitale  a  societa'  per  azioni
          appositamente   costituite,  che  provvederanno  alla  loro
          gestione  sulla  base  di  criteri   di   economicita'   ed
          efficienza.  A  tali  fini l'Istituto puo' cedere a privati
          quote di partecipazione alle predette societa',  cui  deve,
          comunque,  essere  assicurata  la  partecipazione, a titolo
          gratuito, della regione e del comune nel cui territorio  e'
          ubicato  lo  stabilimento  termale. L'atto costitutivo e lo
          statuto sono approvati dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita' e con il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
          consiglio  di  amministrazione dell'INPS.   Al personale di
          ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data  di
          entrata  in vigore della presente legge e' data facolta' di
          optare,  entro  novanta  giorni  da  tale  data,   per   il
          mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.
             2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le
          norme  di  cui  all'art.  20,  comma 2, della legge 9 marzo
          1989, n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'art. 36  della
          legge 23 dicembre 1978, n.  833.
             Art. 16 (Disposizioni varie in materia previdenziale). -
          1.  Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e
          le commissioni  circoscrizionali  per  il  collocamento  in
          agricoltura   sono   integrate   da   un   funzionario   in
          rappresentanza   dell'INPS,   da    un    funzionario    in
          rappresentanza   dell'INAIL   e   da   un   funzionario  in
          rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio  dei
          compiti  di  cui all'art. 5, numeri 5) e 6), ed all'art. 7,
          primo  comma,  numero  5),  ivi  compreso  il  compito   di
          accertare   le   giornate   prestate   dai  compartecipanti
          familiari,  piccoli  coloni  e  coltivatori  diretti,   del
          decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
             2.  Alla  regolazione  degli  effetti  conseguenti  alla
          sentenza  della  Corte  costituzionale n. 261 del 12 giugno
          1991,  si  provvedera'  in  sede  di  determinazione,   con
          separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita'
          per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che
          saranno  per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per
          l'anno medesimo,  dello  sgravio  degli  oneri  sociali  in
          favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno
          di  cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             3. Con il medesimo provvedimento di cui al  comma  2  si
          provvedera'  altresi'  a definire un piano di pensionamenti
          anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita',
          facendosi fronte al relativo  onere  mediante  il  concorso
          nella  misura  del  50  per  cento  da  parte delle imprese
          interessate e, per la restante parte, con utilizzo  di  una
          quota  del  maggior  gettito  derivante  per  effetto delle
          disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992  rela-
          tive all'aumento delle aliquote di cui all'art. 18, commi 1
          e  2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
             4. Il Ministro  della  sanita',  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
          un  decreto che identifica le patologie che possono trovare
          reale beneficio dalle cure termali ed indica gli  strumenti
          di controllo per evitare abusi.
             5. In attesa della disciplina organica della materia, le
          prestazioni   idrotermali   possono   essere   fruite   dai
          lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori
          dei congedi ordinari e delle ferie annuali,  esclusivamente
          per  la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o
          stati patologici  per  la  cui  risoluzione  sia  giudicato
          determinante,  anche  in  associazione  con  altri mezzi di
          cura,  un  tempestivo  trattamento  termale   motivatamente
          prescritto  da  un medico specialista dell'unita' sanitaria
          locale ovvero, limitatamente  ai  lavoratori  avviati  alle
          cure  dall'INAIL,  motivatamente  prescritto dai medici del
          predetto Istituto. Le prescrizioni  mediche  di  cui  sopra
          vengono   rilasciate   con  l'osservanza  del  decreto  del
          Ministro della sanita' di cui al comma 4.
             6. Gli enti gestori di forme di previdenza  obbligatoria
          sono  tenuti  a  corrispondere  gli interessi legali, sulle
          prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza  del
          termine  previsto  per  l'adozione  del provvedimento sulla
          domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi e'  portato
          in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
          del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
          la diminuzione del valore del suo credito.
             7.  Al  personale di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   649,   e   successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          4,  commi  primo  e  secondo, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092".
             -  Il  D.M.  20  maggio  1991  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del  5  giugno
          1991.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive il testo del quintultimo, quartultimo e
          terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del D.L.  n.
          16/1982  (per  il titolo si veda nelle premesse al presente
          decreto):
             "A  decorrere  dal  1›  gennaio  1982   le   prestazioni
          idrotermali,  limitate  al  solo  aspetto terapeutico, sono
          garantite dalle unita' sanitarie locali ai sensi del  primo
          comma  dell'art.  36  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.
             Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste  a
          favore   degli   assicurati   all'INPS  e  all'INAIL,  sono
          garantite,  sino  all'approvazione  del   piano   sanitario
          nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti
          presso   gli   enti  stessi.  L'onere  per  le  prestazioni
          economiche accessorie a  quelle  idrotermali  e'  a  carico
          delle competenti gestioni previdenziali.
             Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e
          l'INAIL,   sono   annualmente   emanate   le   disposizioni
          necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria  e
          amministrativa  ai fini della erogazione delle prestazioni,
          anche   economiche   accessorie,   di   cui   allo   alinea
          precedente".