IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro e dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformita' agli indirizzi dell'Autorita' di bacino nel caso di territori rientranti in bacini di rilievo nazionale, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di intervento urgente volto a garantire nei comuni interessati da deroghe l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. Il piano di intervento e' trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, che ne verificano la conformita' agli obiettivi di cui al comma 1. Contestualmente le regioni sono tenute a documentare l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 9, lettere a), b) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonche' l'adempimento degli obblighi di informazione alle popolazioni interessate da parte delle autorita' sanitarie locali. 3. Concorrono al finanziamento del piano, nell'ambito del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 e fatte salve le competenze della legge 18 maggio 1989, n. 183: a) l'utilizzo, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, dei fondi statali con destinazione vincolata, gia' trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure ugenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino diponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-quater, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; b) l'utilizzo delle disponibilita' relative agli anni 1992, 1993 e 1994 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le Autorita' di bacino, nel medesimo limite massimo, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilita' di cui sopra, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; c) l'utilizzo delle risorse previste a favore di ciascuna regione per gli anni 1991, 1992 e 1993 dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e, fino al limite massimo del 50 per cento, delle disponibilita' derivanti dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, per gli anni 1992, 1993 e 1994, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo; d) l'utilizzo delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell'attivazione della revoca di cui all'articolo 2. Tali risorse sono assegnate con l'approvazione del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993. 4. Entro il 31 dicembre 1993, le regioni effettuano una ricognizione generale sullo stato di attuazione del Piano di intervento per ogni singolo progetto e trasmettono apposita relazione ai Ministeri dell'ambiente, della sanita' e dei lavori pubblici. In caso di inottemperanza, il Ministro dell'ambiente provvedera' al necessario accertamento ricognitivo mediante la nomina di un commissario ad acta. Per le eventuali inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata e' autorizzata ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora ed, in ipotesi di ulteriore inottemperanza, mediante la nomina di un commissario ad acta. Tale procedura viene adottata dal Ministro dell'ambiente qualora la regione non eserciti i propri poteri sostitutivi.