IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
finanziamento   degli   interventi   finalizzati   al   miglioramento
qualitativo  ed  alla  prevenzione  dell'inquinamento  delle  risorse
idriche destinate all'approvvigionamento potabile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga  ai
sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  in  conformita'  agli
indirizzi dell'Autorita' di bacino nel caso di  territori  rientranti
in bacini di rilievo nazionale, adottano, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un  piano  di
intervento urgente  volto  a  garantire  nei  comuni  interessati  da
deroghe l'approvvigionamento idropotabile conforme  ai  requisiti  di
qualita' stabiliti dall'allegato 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 
  2.  Il  piano  di  intervento  e'  trasmesso,  entro  dieci  giorni
dall'adozione, ai Ministri dell'ambiente e dei lavori  pubblici,  che
ne verificano la conformita'  agli  obiettivi  di  cui  al  comma  1.
Contestualmente le regioni sono tenute a  documentare  l'assolvimento
dei compiti di cui all'articolo 9, lettere a), b) ed e), del  decreto
del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  nonche'
l'adempimento  degli  obblighi  di  informazione   alle   popolazioni
interessate da parte delle autorita' sanitarie locali. 
  3. Concorrono al finanziamento del piano, nell'ambito del programma
triennale di tutela ambientale 1991-1993 e fatte salve le  competenze
della legge 18 maggio 1989, n. 183: 
    a) l'utilizzo, fino all'importo massimo di lire 20  miliardi  per
ciascuna regione, dei fondi statali con destinazione vincolata,  gia'
trasferiti  alle  regioni,  ed  in  particolare  i   fondi   previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71,  recante  misure
ugenti  per  il  miglioramento  qualitativo  e  per  la   prevenzione
dell'inquinamento delle acque, che risultino diponibili in  relazione
a quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2-quater,  del  medesimo
decreto, con esclusione del Fondo nazionale  trasporti  e  del  Fondo
sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono
quindi contestualmente  ridotte  per  l'ammontare  dell'utilizzo  del
limite massimo; 
    b) l'utilizzo delle disponibilita' relative agli anni 1992,  1993
e 1994 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183,  nel
limite massimo del cinquanta per cento  delle  quote  destinate  alla
realizzazione di interventi nei  rispettivi  bacini  regionali  e  in
quelli  interregionali,  previe  relative  intese  tra   le   regioni
interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le Autorita' di bacino,
nel medesimo limite massimo, individuano gli interventi da finanziare
con  le  disponibilita'  di  cui  sopra,  che  si  intendono   quindi
contestualmente ridotte  per  l'ammontare  dell'utilizzo  del  limite
massimo; 
    c) l'utilizzo delle risorse previste a favore di ciascuna regione
per gli anni 1991, 1992 e 1993 dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e,
fino al  limite  massimo  del  50  per  cento,  delle  disponibilita'
derivanti dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, per gli anni  1992,
1993 e 1994, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e  dal
decreto-legge  citati.  Le  predette  autorizzazioni  di   spesa   si
intendono   quindi   contestualmente    ridotte    per    l'ammontare
dell'utilizzo del limite massimo; 
    d) l'utilizzo delle  risorse  finanziarie  resesi  disponibili  a
seguito dell'attivazione della revoca di  cui  all'articolo  2.  Tali
risorse sono assegnate con l'approvazione del programma triennale  di
tutela ambientale 1991-1993. 
  4.  Entro  il  31  dicembre  1993,  le   regioni   effettuano   una
ricognizione  generale  sullo  stato  di  attuazione  del  Piano   di
intervento per ogni singolo progetto e trasmettono apposita relazione
ai Ministeri dell'ambiente, della sanita' e dei lavori  pubblici.  In
caso di inottemperanza,  il  Ministro  dell'ambiente  provvedera'  al
necessario  accertamento  ricognitivo  mediante  la  nomina   di   un
commissario ad acta. Per  le  eventuali  inadempienze  operative  dei
singoli comuni, la regione interessata e' autorizzata  ad  esercitare
poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora ed, in ipotesi  di
ulteriore inottemperanza, mediante la nomina  di  un  commissario  ad
acta.  Tale  procedura  viene  adottata  dal  Ministro  dell'ambiente
qualora la regione non eserciti i propri poteri sostitutivi.