Con  decreto  ministeriale  8  luglio  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Rimini che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio
di Rimini S.p.a. - Carim";
    la costituzione, con atto unilaterale, della societa' per  azioni
"Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - Carim" con un capitale sociale
di  lire 165 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso delle
attivita' e passivita' facenti capo al  vecchio  ente  creditizio  ad
esclusione   di  titoli  per  L.  4.346.469.678,  di  arredi  per  L.
63.750.000 e di immobili per L. 4.477.092.197;
    l'adozione dello statuto della  "Cassa  di  risparmio  di  Rimini
S.p.a. - Carim", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di risparmio di
Rimini".
   La Cassa di  risparmio  di  Rimini  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio  di  Rimini  S.p.a. - Carim", fatto salvo il compimento
degli atti connessi  alla  trasformazione  dell'oggetto  sociale,  ai
sensi  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra'
cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.