1.  L'art.  6  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (*), prevede  al
primo  comma  che  "l'esercizio in via prevalente di una o piu' delle
attivita' di cui all'art. 4, comma 2, e' riservato agli  intermediari
iscritti  in  apposito  elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si
avvale dell'Ufficio italiano dei cambi".
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  (*) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  157
del 6 luglio 1991).
 Al   fine  di  impartire  le  necessarie  direttive  per  la  tenuta
dell'elenco, di  uniformare  le  relative  procedure  di  iscrizione,
gestione  e cancellazione e di precisare gli adempimenti prescritti a
carico  degli  intermediari,  anche  in  relazione  ai  quesiti   nel
frattempo pervenuti e alle perplessita' manifestate, si forniscono le
precisazioni di seguito indicate, che sostituiscono le considerazioni
contenute  nei  comunicati  ministeriali  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 agosto 1991, n. 184, e del 27 settembre 1991, n. 227.
  2. "L'esercizio in via prevalente" di una o  piu'  delle  attivita'
indicate  nell'art.  4, comma 2, ai fini del rispetto dell'obbligo di
iscrizione nell'Elenco, e dei connessi adempimenti, sussiste  quando,
in  base  ai  dati dell'ultimo bilancio approvato dell'intermediario,
risulta che:
    a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo  di  natura
finanziaria  di cui alle anzidette attivita', unitariamente consider-
ate - inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate  -
sia  superiore  al  50  per cento del totale dell'attivo, inclusi gli
impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate;
    b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti  dagli  elementi
dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti
da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive
percepite  sui  servizi  di  cui  al  medesimo  art.  4, comma 2, sia
superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
  La suindicata condizione di prevalenza  sussiste  quando  ricorrano
entrambi  i  presupposti di cui ai punti a) e b). Nei confronti degli
intermediari esercenti servizi di incasso, pagamento e  trasferimento
di  fondi e di intermediazione in cambi e' sufficiente il verificarsi
del presupposto di cui al punto b).
  Al  fine  di  dare  evidenza   all'esercizio   con   carattere   di
professionalita' di attivita' finanziaria di cui alla legge in esame,
le   societa'   di   nuova   costituzione  che  intendano  richiedere
l'iscrizione nell'Elenco provvedono ad indicare  espressamente  nello
statuto  l'esercizio  di  una o piu' delle attivita' di cui al citato
art. 4, comma 2; analoga previsione viene recepita nello statuto alla
prima  favorevole  occasione  anche  dalle  societa'  gia'   iscritte
nell'Elenco.
  3.   Le  prescrizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  2  e  seguenti
riguardano,  in  particolare,  gli  intermediari  che  esercitano  la
propria  attivita' "nei confronti del pubblico" o che erogano credito
al consumo anche se nell'ambito dei propri soci.
  L'esistenza di una attivita' rivolta al pubblico si  riscontra  con
riferimento  alle  caratteristiche  di  vastita' ed estensione, anche
potenziale, della gestione. E' da escludersi pertanto che l'attivita'
possa considerarsi non svolta nei confronti  del  pubblico  allorche'
l'intermediario  si  rivolga  ad un numero di soggetti potenzialmente
vasto, anche in relazione alla indeterminatezza dei terzi contraenti.
  3.1. Il medesimo criterio di valutazione trova  applicazione  anche
per  quanto concerne la societa', comprese quelle costituite in forma
cooperativa, che prevedono  nello  statuto  sociale  di  svolgere  la
propria  attivita' esclusivamente nei confronti dei soci; l'esistenza
di una operativita' nei confronti del pubblico va infatti  ugualmente
verificata   con   riferimento  alla  vastita'  ed  estensione  anche
potenziale dell'attivita' dell'impresa.
  E' pertanto svolta nei confronti del pubblico  l'attivita'  di  una
societa',  anche  in forma cooperativa, che sia diretta nei confronti
dei soci, ove la qualita' di socio possa essere  assunta  agevolmente
(ad  esempio, non essendo richiesti particolari requisiti soggettivi)
e sia acquisibile  da  una  estesa  cerchia  di  persone  (fisiche  o
giuridiche).
  3.2 In relazione all'espresso disposto di legge le societa' cooper-
ative  che  erogano  "credito  al  consumo" sono comunque tenute agli
adempimenti di cui al comma 2 e seguenti del ripetuto art. 6.
  4. Per "credito al consumo" deve intendersi -  in  relazione  anche
alle  disposizioni  di  cui  alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 - la
"concessione  nell'esercizio   di   una   attivita'   commerciale   o
professionale  di  credito sotto forma di dilazione di pagamento o di
prestito o di analoga  facilitazione  finanziaria  (finanziamento)  a
favore  di  una  persona  fisica  (consumatore)  che  agisce, in tale
rispetto,  per  scopi  estranei   all'attivita'   imprenditoriale   o
professionale eventualmente svolta".
  Non   sono,   pertanto,   qualificabili   crediti   al   consumo  i
finanizamenti a favore di persone giuridiche, nonche' di imprenditori
o "professionisti - persone fisiche" che ottengano  il  finanziamento
per l'attivita' di impresa o professionale.
  5. Le societa' di partecipazione, con funzioni di capogruppo la cui
attivita'  si  esplica  all'interno  del gruppo, non sono tenute agli
adempimenti di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti. Parimenti non sono
tenute ai predetti adempimenti le societa' del gruppo nell'ipotesi di
esercizio di altre attivita' finanziarie di cui all'art. 4, comma  2,
sempreche'  non  sussista l'esercizio di attivita' "nei confronti del
pubblico".
  Si considerano facenti parte del gruppo le societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
  6. Definizione di intermediari che abbiano per oggetto prevalente o
svolgano in via prevalente attivita' di assunzione di partecipazioni.
  Sono  soggette  alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, tutte
le societa' che svolgono  attivita'  di  acquisizione,  detenzione  e
gestione  di  partecipazioni  a capitale di rischio (azioni, quote di
capitali  di  societa',  ecc.).  L'attivita'  suindicata  assume   la
caratteristica  di  operativita' nei confronti del pubblico, ai sensi
dell'art.  6  comma  2,  nell'ipotesi  in  cui   le   assunzioni   di
partecipazioni  in  imprese,  anche  costituende,  abbiano  carattere
temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il  periodo  di
detenzione,   siano   caratterizzate   da   interventi   volti   alla
riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo  produttivo  nonche'  al
soddisfacimento  delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate
anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito.
  La   disposizione   trova   applicazione  anche  nei  confronti  di
intermediari a partecipazione statale o regionale.
  7.  Con  l'espressione  "concessione   di   finanziamenti",   sotto
qualsiasi  forma,  si intende la concessione di crediti di cassa e di
firma (avalli, fidejussioni ecc.).
  8. Le disposizioni del Capo  II  della  legge  n.  197/91,  non  si
applicano  giusta  quanto  previsto  dall'art.  8, comma 2- ter, alle
seguenti categorie di intermediari:
   societa' di factoring, iscritte all'albo  di  cui  alla  legge  21
febbraio  1991,  n.  52;  rimangono  pertanto soggette all'iscrizione
nell'Elenco  esclusivamente  le  societa'  esercenti  l'attivita'  di
acquisto  e  cessione  di crediti sorti al di fuori dell'esercizio di
una impresa;
   societa'  finanziarie  con  funzioni  di  capogruppo   di   gruppi
creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
   cambiavalute  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
   societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  Per contro, non rientrano nelle previsioni del menzionato  art.  8,
comma  2-  ter, per carenza di un sistema di vigilanza equiparabile a
quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:
   le societa' cooperative che svolgano attivita' di cui all'art.  4,
comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sottoposte alla vigilanza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
   le societa' finanziarie sottoposte a vigilanza del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza sociale ai sensi della legge 27 febbraio
1945, n. 49;
   le societa' finanziarie tenute agli obblighi verso  la  CONSOB  ai
sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
  9.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco  gli intermediari devono
inoltrare apposita domanda, corredata  dell'atto  costitutivo,  dello
statuto   e   dell'ultimo   bilancio   approvato,   ove  disponibile,
all'Ufficio italiano dei cambi - Via delle Quattro Fontane n.  123  -
00184  Roma,  datata  e sottoscritta dal legale rappresentante di cui
vanno indicate le generalita'; la stessa deve  contenere  i  seguenti
dati:
   I)    denominazione o ragione sociale;
   II)   forma societaria;
   III)  sede legale;
   IV)   codice fiscale;
   V)    capitale sottoscritto e versato in conformita' delle
         disposizioni del codice civile;
   VI)   data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale;
   VII)  indicazione delle attivita' esercitate o da esercitare:
    concessione   di   finanziamenti,  specificando  se  trattasi  di
"credito al consumo";
    locazione finanziaria;
    assunzione di partecipazioni;
    intermediazione in cambi;
    servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
    emissione e gestione di carte di credito;
   VIII) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le
         attivita' di cui al punto VII:
    pubblico (cfr. definizione punto 3);
    soci destinatari dell'attivita' di credito al consumo;
    societa'  controllate  o  collegate facenti parte di un gruppo ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile.
  Gli intermediari, la cui attivita' non sia rivolta  alle  categorie
sopra  indicate,  devono  precisare nella domanda di iscrizione quali
siano i soggetti destinatari della  loro  attivita',  esponendone  le
caratteristiche.
  Il   rappresentante   legale   degli   intermediari  deve  altresi'
dichiarare, nell'ambito dell'istanza  di  iscrizione,  che  risultano
rispettate  le  disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 197/91,
in tema di "onorabilita' dei soci e degli esponenti".
  Per gli intermediari di nuova costituzione che intendano esercitare
la propria attivita' nei confronti del pubblico o erogare credito  al
consumo,   anche   se  nell'ambito  dei  propri  soci,  deve  inoltre
richiamarsi,   nell'istanza   di   iscrizione,   l'osservanza   delle
disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6. Per quanto concerne
il capitale  sociale  lo  stesso  deve  essere  interamente  versato,
secondo le modalita' stabilite dal codice civile, nella misura minima
fissata in conformita' dei commi 2 e 2- bis del predetto art. 6.
  Per  le societa' di nuova costituzione e per le societa' costituite
prima del 7 luglio 1991 che intendano esercitare  una  o  piu'  delle
attivita'  di  cui all'art. 4, comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve
precedere l'inizio dell'attivita'.
  9.1 Eventuali variazioni dei  dati  e  delle  informazioni  forniti
dagli  intermediari  ai  fini dell'iscrizione devono essere, anche in
considerazione delle precisazioni di  cui  alla  presente  circolare,
comunicate all'Ufficio italiano dei cambi.
  10.  La  cancellazione  dall'Elenco  puo'  essere  richiesta  dagli
intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
   cessazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, che risulti
anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
   venir meno "dell'esercizio in via prevalente" di una o piu'  delle
attivita'  di  cui  al suindicato disposto di legge. Tale circostanza
deve essere attestata con  dichiarazione  del  rappresentante  legale
della societa' circa la non sussistenza della condizione prevista dal
punto 2 della presente circolare con riguardo agli ultimi due bilanci
approvati;
   operazioni  di fusione e/o incorporazione che determinino il venir
meno dell'intermediario iscritto;
   adozione di provvedimenti di liquidazione  compresa  l'ipotesi  di
assoggettamento  alle  procedure  previste del regio decreto-legge 16
marzo 1942, n. 267.
  La richiesta di cancellazione va  in  ogni  caso  sottoscritta  dal
rappresentante  legale  della  societa',  anche  in considerazione di
quanto disposto dal comma 9 dell'art. 6, documentando le  motivazioni
su cui si basa l'istanza di cancellazione.
  11.  Per  le  societa'  nei  cui  confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al capo II della legge 5  luglio  1991,  n.  197,
restano salve le prescrizioni previste da altre leggi.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI