IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei  servizi
del settore giudiziario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi,  di
cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per  il  settore  giudiziario  del
Ministero di grazia e giustizia e' integrato, per l'anno 1992,  della
somma di L. 15.826.797.000  ai  fini  della  erogazione  di  compensi
diretti  a  retribuire  la   maggiore   produttivita',   nonche'   le
turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilita'.