IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  recante norme per la
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzia  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n.
348,  che  stabilisce  i requisiti che debbono essere posseduti dalle
societa' autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzione  per  essere
iscritte  nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo in
parola;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile  1992,  concernente
l'elenco  delle  societa'  di assicurazione in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la  costituzione  di
cauzioni  con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte
verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  14  maggio   1992,   di
inserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con
sede legale in Milano, nel predetto elenco;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 25 giugno 1992, concernente
modificazioni al predetto decreto  ministeriale  in  data  15  aprile
1992;
  Vista  la  nota  in  data  25  giugno  1992,  n. 3418, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo   -   ISVAP,   ha  proposto  la  cancellazione
dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data  15
aprile  1992,  della  FIRS  italiana  di assicurazioni - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma,  in  quanto
la  stessa  societa' non e' in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione  di  cauzioni
con  polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo
Stato ed altri enti pubblici;
  Ritenuta quindi l'opportunita' di cancellare dall'elenco, di cui al
citato  decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, la FIRS italiana
di assicurazioni  -  Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni
S.p.a., con sede in Roma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  la  FIRS  italiana  di
assicurazioni  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,
con sede legale in Roma, e' cancellata dall'elenco delle societa'  di
assicurazione  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla legge 10
giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15  aprile  1992,
citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO