Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per  gli  effetti  degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
17 giugno 1992;
   Vista  la domanda presentata dalla Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Verona   intesa   ad   ottenere   il
riconoscimento della denominazione di origine "Monte Veronese" per un
formaggio  prodotto  tradizionalmente  in  un territorio cui la detta
denominazione geograficamente si richiama;
   Considerato  che  la  denominazione  di  cui  trattasi  e'   stata
tradizionalmente  utilizzata  per  definire  il prodotto e che questo
deve  le  sue  caratteristiche  chimico-fisiche   ed   organolettiche
all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche
della zona utilizzate per ottenerlo;
                             Ha espresso
il   parere   che   sussistono  le  condizioni  ed  i  requisiti  per
l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della  denominazione
di  origine  "Monte  Veronese"  del formaggio, le caratteristiche del
quale e la zona  di  produzione  sono  quelle  indicate  nell'annesso
schema di disciplinare di produzione.
  Eventuali  istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  parere  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
             a denominazione di origine "Monte Veronese"
                               Art. 1.
   E' riconosciuta la denominazione di origine del  formaggio  "Monte
Veronese",  il  cui  uso  e' riservato al prodotto avente i requisiti
fissati nel presente disciplinare di  produzione  con  riguardo  alle
caratteristiche     organolettiche    e    merceologiche    derivanti
dall'ambiente specifico  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
successivo  art.  3  e  dalle metodologie tradizionali utilizzate per
ottenerlo.