Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 17 giugno 1992; Vista la domanda presentata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine "Monte Veronese" per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama; Considerato che la denominazione di cui trattasi e' stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerlo; Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine "Monte Veronese" del formaggio, le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione. Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Monte Veronese" Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Monte Veronese", il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.