IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni per fronteggiare le particolari  esigenze  dei  profughi
sfollati  da  zone   dell'ex   Federazione   jugoslava,   soprattutto
attraverso interventi straordinari di carattere  umanitario,  nonche'
per assicurare l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione
dell'Europa    Occidentale,    la    costituzione    del     Comitato
interministeriale di coordinamento delle  attivita'  di  cooperazione
nelle  zone  di   confine   nord-orientale   e   nell'Adriatico,   il
finanziamento delle elezioni del Consiglio  generale  degli  italiani
all'estero, della  partecipazione  italiana  al  programma  Eureka  e
dell'attivita' dell'Agenzia spaziale italiana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  degli  affari  esteri,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, del bilancio  e  della  programmazione  economica,  del
tesoro, della difesa, dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica e per il coordinamento della protezione civile; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Interventi straordinari 
  1. Per far fronte alla grave  situazione  in  cui  si  trovano  gli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della  ex  Jugoslavia,
il Governo e'  autorizzato  ad  effettuare  interventi  di  carattere
straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai
sensi della legislazione vigente. 
  2.  Gli  interventi  straordinari  sono  diretti  a  contribuire  a
fronteggiare le necessita' di soccorso, di accoglienza ed  assistenza
degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui  al  comma  1,
anche  attraverso  la  partecipazione  ad  iniziative  di   organismi
internazionali. 
  3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a  fronteggiare
le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti  sul  territorio
nazionale, connesse alla ricezione, al  trasporto,  all'alloggio,  al
vitto,   al    vestiario,    all'assistenza    igienico    sanitaria,
all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei  minori  non
accompagnati, nonche' al rimpatrio o trasferimento degli stessi. 
  4. Per le finalita' di cui al presente capo e  per  l'effettuazione
dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei  Ministri
promuove  e  coordina  l'attivita'  dei  Ministri  competenti,  delle
amministrazioni dello Stato, degli enti  locali,  della  Croce  rossa
italiana e di ogni altra istituzione e  organizzazione  operante  per
finalita' umanitarie. 
  5. Gli interventi sono promossi  d'intesa  con  le  amministrazioni
competenti. Per le finalita' di cui al comma 3 sono  prioritariamente
utilizzati immobili o aree demaniali e altri  edifici  di  proprieta'
pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente
alle esigenze da fronteggiare.