LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 26 del 22 novembre 1989;
  Considerate la particolari  ed  urgenti  necessita'  produttive  ed
occupazionali  delle  aziende  operanti  nel  settore  dell'alluminio
primario in aree depresse della regione Sardegna;
  Tenuto conto del costo dell'energia elettrica a livello comunitario
in situazioni corrispondenti;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza (art. 3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
                              Delibera:
  A  decorrere  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  presente  provvedimento  e  con  l'applicazione   del   criterio
stabilito  dalla disposizione finale n. 1 del provvedimento CIP n. 45
del 19 dicembre 1990, l'aliquota di  sovrapprezzo  termico  applicata
alle  forniture  di  energia elettrica per la produzione di alluminio
primario, in Sardegna,  e'  complessivamente  fissata  in  8,8  (Lira
Sterlina)/kWh.
  Il  70%  di  detta  aliquota  e'  da  considerarsi  quale  aliquota
ordinaria.
   Roma, 24 luglio 1992
                                     Il Ministro dell'industria, del
                                       commercio e dell'artigianato
                                          Presidente della giunta
                                                  GUARINO