LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363 e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 26 del 22 novembre 1989; Considerate la particolari ed urgenti necessita' produttive ed occupazionali delle aziende operanti nel settore dell'alluminio primario in aree depresse della regione Sardegna; Tenuto conto del costo dell'energia elettrica a livello comunitario in situazioni corrispondenti; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera: A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e con l'applicazione del criterio stabilito dalla disposizione finale n. 1 del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990, l'aliquota di sovrapprezzo termico applicata alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario, in Sardegna, e' complessivamente fissata in 8,8 (Lira Sterlina)/kWh. Il 70% di detta aliquota e' da considerarsi quale aliquota ordinaria. Roma, 24 luglio 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta GUARINO