LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari;
  Visto il suddetto regolamento  approvato  con  deliberazione  della
Commissione 2 luglio 1991, n. 5388;
  Considerata  l'opportunita'  di rendere piu' agevole l'accesso agli
esami d'idoneita',  fermo  restando  l'esercizio  di  un  periodo  di
pratica semestrale obbligatoria;
  Considerata  la necessita' di consentire l'esercizio dell'attivita'
di promotore a soggetti residenti nel territorio di  qualsiasi  Paese
membro della Comunita' europea;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare le conseguenti modifiche ad
alcune disposizioni del predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il regolamento concernente l'albo e l'attivita'  dei  promotori  di
servizi  finanziari,  approvato  con  deliberazione 2 luglio 1991, n.
5388, e' modificato come segue.
  La lettera c) dell'art. 7, comma 2, e' sostituita dalla seguente:
   " c) comune di  residenza  e  relativo  indirizzo  ovvero,  per  i
residenti  all'estero,  domicilio  eletto  nello  Stato  e  luogo  di
residenza all'estero con i relativi indirizzi".
  Il primo periodo dell'art. 8, comma 3, e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  domanda  d'iscrizione  e'  indirizzata  alla   commissione
regionale  istituita  nel  capoluogo in cui l'istante ha la residenza
ovvero, se l'istante non risiede nel  territorio  dello  Stato,  alla
commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio".
  La lettera a) dell'art. 8, comma 4, e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  puo'  coadiuvare un promotore iscritto all'albo o da almeno
due anni o ai sensi dell'art.  19,  ovvero  ai  sensi  dell'art.  20,
purche' l'attivita' prevista da quest'ultima norma sia iniziata entro
il  31 dicembre 1989. Il promotore controlla l'operato del praticante
ed  assume   ogni   responsabilita'   per   l'attivita'   da   questi
esercitata;".
  La lettera a) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
   " a) avere la residenza nel territorio dello Stato, di altro Paese
della Comunita' europea o della Repubblica di San Marino;".
  Nell'art. 9, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera i):
    "  i) aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei
mesi l'attivita' di praticante o quella prevista dall'art. 20,  comma
1. L'esercizio di tale attivita' non e' richiesto per coloro che sono
in  possesso  dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 3,
comma 2, lettere b) e c), della legge, che  sono  iscritti  nell'albo
degli   agenti   di   assicurazione   o   nell'albo  dei  brokers  di
assicurazione o che sono stati ammessi all'esame d'idoneita' ai sensi
dell'art. 20, comma 2.
  Il comma 4 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "4. Per partecipare all'esame d'idoneita' occorre essere muniti  di
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di  secondo  grado  o  di  un titolo di studio estero equipollente ed
essere iscritti nella sezione dei praticanti di un elenco regionale".
  Il comma 5 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "5.  La  domanda di ammissione all'esame d'idoneita' e' indirizzata
alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione  in
cui  l'istante ha la residenza ovvero, qualora l'istante non abbia la
residenza nel territorio  dello  Stato,  alla  commissione  regionale
presso cui e' iscritto in qualita' di praticante".
  Il comma 7 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "7. Ai fini della partecipazione all'esame d'idoneita' l'iscrizione
nella  sezione dei praticanti di un elenco regionale non e' richiesta
per coloro che sono in possesso  dei  requisiti  di  professionalita'
previsti  dall'art.  3,  comma  2, lettere b) e c), della legge e per
coloro che sono iscritti nell'albo degli agenti  di  assicurazione  o
nell'albo dei brokers di assicurazione".
  Nell'art.  11,  comma  1,  dopo  le parole: "in cui l'istante ha la
residenza",  sono  aggiunte  le  parole:  "ovvero  alla   commissione
regionale  nel  cui  ambito  territoriale  elegge  domicilio, qualora
l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato".
  Il comma 1 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  "Coloro che hanno iniziato entro il 4 gennaio 1992  l'attivita'  di
sollecitazione  del  pubblico  risparmio,  per  incarico  di societa'
autorizzate dalla Consob ai sensi dell'art. 18-  ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 1974 - senza che ricorrano le condizioni rel-
ative  all'esercizio  di  tale  attivita'  per  ottenere l'iscrizione
all'albo ai sensi dell'art. 19 - sono ammessi all'esame di idoneita',
purche' siano muniti di  un  titolo  di  studio  non  inferiore  alla
licenza  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado.  La domanda di
ammissione all'esame dev'essere corredata di una dichiarazione  della
societa' per cui l'istante ha operato, attestante l'inizio entro il 4
gennaio 1992 dell'attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio.
Alla   domanda   dev'essere  altresi'  acclusa  copia  del  documento
contrattuale che regola il rapporto con la societa' autorizzata".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Milano, 22 luglio 1992
                                              Il presidente: BERLANDA