LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari; Visto il suddetto regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388; Considerata l'opportunita' di rendere piu' agevole l'accesso agli esami d'idoneita', fermo restando l'esercizio di un periodo di pratica semestrale obbligatoria; Considerata la necessita' di consentire l'esercizio dell'attivita' di promotore a soggetti residenti nel territorio di qualsiasi Paese membro della Comunita' europea; Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti modifiche ad alcune disposizioni del predetto regolamento; Delibera: Il regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, e' modificato come segue. La lettera c) dell'art. 7, comma 2, e' sostituita dalla seguente: " c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero con i relativi indirizzi". Il primo periodo dell'art. 8, comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. La domanda d'iscrizione e' indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio". La lettera a) dell'art. 8, comma 4, e' sostituita dalla seguente: " a) puo' coadiuvare un promotore iscritto all'albo o da almeno due anni o ai sensi dell'art. 19, ovvero ai sensi dell'art. 20, purche' l'attivita' prevista da quest'ultima norma sia iniziata entro il 31 dicembre 1989. Il promotore controlla l'operato del praticante ed assume ogni responsabilita' per l'attivita' da questi esercitata;". La lettera a) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente: " a) avere la residenza nel territorio dello Stato, di altro Paese della Comunita' europea o della Repubblica di San Marino;". Nell'art. 9, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera i): " i) aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attivita' di praticante o quella prevista dall'art. 20, comma 1. L'esercizio di tale attivita' non e' richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge, che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione o che sono stati ammessi all'esame d'idoneita' ai sensi dell'art. 20, comma 2. Il comma 4 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "4. Per partecipare all'esame d'idoneita' occorre essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero equipollente ed essere iscritti nella sezione dei praticanti di un elenco regionale". Il comma 5 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "5. La domanda di ammissione all'esame d'idoneita' e' indirizzata alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza ovvero, qualora l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato, alla commissione regionale presso cui e' iscritto in qualita' di praticante". Il comma 7 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "7. Ai fini della partecipazione all'esame d'idoneita' l'iscrizione nella sezione dei praticanti di un elenco regionale non e' richiesta per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge e per coloro che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione". Nell'art. 11, comma 1, dopo le parole: "in cui l'istante ha la residenza", sono aggiunte le parole: "ovvero alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio, qualora l'istante non abbia la residenza nel territorio dello Stato". Il comma 1 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: "Coloro che hanno iniziato entro il 4 gennaio 1992 l'attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio, per incarico di societa' autorizzate dalla Consob ai sensi dell'art. 18- ter, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974 - senza che ricorrano le condizioni rel- ative all'esercizio di tale attivita' per ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 19 - sono ammessi all'esame di idoneita', purche' siano muniti di un titolo di studio non inferiore alla licenza di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di ammissione all'esame dev'essere corredata di una dichiarazione della societa' per cui l'istante ha operato, attestante l'inizio entro il 4 gennaio 1992 dell'attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio. Alla domanda dev'essere altresi' acclusa copia del documento contrattuale che regola il rapporto con la societa' autorizzata". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 22 luglio 1992 Il presidente: BERLANDA