Presidenti regioni Presidenti province autonome di Trento e Bolzano Assessori sanita' regioni e, p.c.: Commissari Governo presso le regioni Ministero del tesoro - Gabinetto Ministero dell'industria - D.G. produzione - D.G. commercio Istituto superiore di sanita' - Laboratorio alimenti Comando carabinieri NAS Istituti zooprofilattici sperimentali Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione Confagricoltura Coldiretti Confcoltivatori Confindustria - Federalimentari Confcommercio Coop nazionale U.N.I.C.E.B. ANCLI C.I.M. Ass.I.Ca. Lega delle cooperative mutue (Anca Lega) Assocarni Federazione nazionale macellai U.N.A. Si.Ve.M.P. P R E M E S S A Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1992) attua le direttive comunitarie n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. Con tali direttive il Consiglio delle Comunita' europee ha inteso armonizzare il costo delle ispezioni e dei controlli sanitari sulle carni fresche all'interno della Comunita' al fine di garantire ai consumatori condizioni uniformi di protezione sanitaria nonche' di evitare disparita' che possano ripercuotersi negativamente sulle condizioni di concorrenza al commercio delle carni. I principi generali contenuti nelle direttive e nel decreto legislativo, principi peraltro completamente diversi da quelli da cui originavano i tariffari nazionali e regionali per prestazioni di igiene pubblica veterinaria, sono due: a) il contributo non e' correlato alla singola prestazione veterinaria; b) il contributo totale riscosso alla pubblica amministrazione non deve essere superiore al costo effettivo del servizio di ispezione e di vigilanza. Per dissipare alcune interpretazioni erronee e' necessario chiarire che il decreto legislativo modifica la legislazione vigente in materia di vigilanza sanitaria sulla produzione delle carni, il regio decreto n. 3298 del 1928, limitatamente alle norme relative all'ispezione sanitaria ante e post-mortem, all'igiene della macellazione e del sezionamento, al controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate e all'abrogazione della controvisita. Se il legislatore avesse inteso estendere alle carni fresche bovine, suine, ovi-caprine ed equine prodotte in Italia per essere ivi commercializzate altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, diverse da quelle elencate nell'art. 2 del decreto legislativo, lo avrebbe fatto in modo palese come per le citate norme relative all'ispezione sanitaria ante e post-mortem, ecc. Prima di passare ad un esame puntuale dell'articolato del decreto legislativo in oggetto al fine di fornire chiarimenti ed indirizzi operativi occorre premettere ancora che il decreto legislativo non tiene conto, ne' poteva, essendo stato approvato in prima seduta dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio 1991, delle direttive del Consiglio della Comunita' economica europea n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE adottate il 29 luglio 1991. Esame articolato L'art. 1 individua le specie animali e relative carni oggetto del decreto. L'obbligo del pagamento del contributo previsto dall'art. 3 si applica a tutte le operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio (deposito frigorifero) relative a carni fresche (re- frigerate o congelate) di animali delle specie bovina, compresi i bufali, suina, ovina, caprina, equina (cavalli, asini, muli) nonche' dei seguenti volatili da cortile: polli (galli, galline ecc.), tacchini, faraone, anatre ed oche. Con il termine di sezionamento si devono intendere tutte le operazioni volte alla riduzione in pezzi delle carcasse, mezzene o quarti ivi comprese quindi le operazioni di sminuzzamento in frammenti delle carni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227. Il regime di applicazione della norma e' unico, cosa del resto molto chiaramente indicata all'art. 6, indipendentemente dal fatto che le operazioni avvengano in impianti riconosciuti idonei per gli scambi intracomunitari di carni oppure in impianti abilitati solo per il mercato nazionale o locale. Restano escluse dall'applicazione del decreto legislativo le operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio relative a carni di coniglio, di selvaggina allevata, di piccioni, quaglie, ecc. L'art. 2, comma 1, estende a tutta la produzione nazionale di carni fresche di animali delle specie bovina, compresi i bufali, suina, ovina, caprina ed equina le disposizioni previste per gli scambi intracomunitari dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, relative a: visita sanitaria ante-mortem (cap. V); igiene della macellazione e del sezionamento (cap. VI); ispezione sanitaria post-mortem (cap. VII); norme relative alle carni destinate al sezionamento (cap. VIII); controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate (cap. IX). Le disposizioni relative all'ispezione post-mortem di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1969, n. 1311, risultano pertanto modificate con una riduzione del numero degli atti ispettivi obbligatori. Ad esempio l'incisione di alcuni linfonodi (periportali, gastrici, meseraici, ecc.) e le incisioni di lingua e masseteri per la ricerca dei cisticerchi perdono il carattere di obbligatorieta'. Tra le novita' normative piu' significative introdotte da questo articolo, preannunciato gia' con la circolare ministeriale 3 novembre 1989, n. 27, deve essere segnalato: la particolare attenzione da porre, sempre durante l'ispezione ante-mortem, a qualsiasi segno dal quale risulti che all'animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi o qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana; l'obbligo di identificare durante la macellazione gli organi asportati in modo da consentire il riconoscimento della loro appartenenza alla carcassa; l'obbligo di un registro per memorizzare i risultati delle analisi eventualmente effettuate sia negli impianti di sezionamento sia negli impianti di deposito carni. Il secondo comma dell'art. 2 esclude dall'applicazione delle norme di cui al primo comma le operazioni di magazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantita' nei locali di vendita al consumatore finale. Si devono intendere esclusi dall'obbligo di applicazione del primo comma i locali di sezionamento e le celle frigorifere degli spacci di vendita delle carni, siano essi macellerie o supermercati, alla condizione, beninteso, che tali locali siano annessi allo spaccio di vendita. L'esclusione non e' estensibile pertanto ai centri di distribuzione delle carni di cui sono fornite alcune catene di distribuzione alimentare ne' e' estensibile alla vendita sulle aree di mercato pubblico. L'art. 3 impone l'obbligo del pagamento del contributo a chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o pri- vate, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche. Il quarto comma prevede che nessun altro contributo o tariffa sia dovuto alle competenti autorita' per le operazioni di ispezione e controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione di carni fresche, e per il rilascio delle relative certificazioni. Mentre e' apparso subito chiaro che non possono piu' essere percepiti diritti sanitari per il rilascio di certificazioni quali il modello uno (trasporto fuori comune di carni macellate fresche) o il certificato sanitario previsto dal cap. IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, relativo ai volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello, sono sorte perplessita' circa i diritti relativi alle certificazioni, ove previste, relative ai prodotti a base di carne. In proposito si deve chiarire che nulla e' modificato rispetto alla situazione esistente in quanto il decreto legislativo riguarda esclusivamente le carni fresche (refrigerate o congelate). Il combinato disposto dei commi 4 e 5 fa chiaramente intendere che non possono essere percepite tariffe o "diritti sanitari" per l'autorizzazione degli impianti di macellazione, sezionamento o deposito frigorifero. Unica eccezione, destinata a decadere anch'essa con il 31 dicembre 1992, sono le tariffe da pagarsi al Ministero della sanita' ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 14 febbraio 1991. L'art. 4, comma primo, fissa il contributo da pagare conformemente a quanto impone la direttiva comunitaria. Il contributo e' fissato per ogni capo macellato. Laddove e' previsto un diverso livello di contribuzione in rapporto al peso dell'animale (ovi-caprini, volatili da cortile), tale peso e' riferito alla carcassa. Il comma secondo precisa che il livello forfettario per le spese amministrative, compreso nel contributo di cui al comma primo, e' fissato a 0,725 ECU per tonnellata di carne prodotta. Il relativo importo puo' essere portato a detrazione se il soggetto debitore e' la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento ed assume a proprio carico le spese amministrative. Va chiarito che le spese amministrative di cui si puo' far carico il macellatore sono in riferimento alle ispezioni sanitarie ed in particolare, quindi, al funzionamento dell'ufficio veterinario che, almeno nel caso dei macelli CEE, deve essere situato nei locali stessi del macello. Si puo' trattare quindi di spese relative ai servizi connessi a tale ufficio quali telefono, luce, cartoleria, ecc. La detrazione di 0,725 ECU per tonnellata va effettuata sul contributo di cui al comma primo e non sul contributo eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 6. E' inoltre opportuno ricordare che, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le prestazioni in argomento, in quanto svolte dalle unita' sanitarie locali nell'ambito di finalita' generali di tutela della salute pubblica, esulano dal campo di applicazione dell'I.V.A. L'art. 5 disciplina il contributo da pagare per le spese dei controlli e delle ispezioni sanitarie connessi alle operazioni di sezionamento. Tale contributo e' fissato in 3 ECU per tonnellata di carni non disossate, ossa comprese, destinate al sezionamento. Il calcolo del contributo da pagare deve essere fatto sulla base del quantitativo di carne che entra nell'impianto. Il contributo viene dimezzato quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stesso stabilimento da cui provengono le carni. Da parte di taluno si e' inteso che il contributo per il sezionamento debba essere pagato solo laddove si proceda al sezionamento di carni con osso e non dove vengano introdotte, per successive lavorazioni, carni gia' disossate. A prescindere dal fatto che quest'ultima eventualita' appare poco frequente, pare evidente che il legislatore nazionale, come del resto gia' fece il legislatore comunitario nella relativa direttiva, abbia fatto riferimento alle carni "non disossate" non per escludere le carni disossate dall'obbligo del contributo, ma per indicare in modo inequivocabile che il calcolo del contributo deve essere fatto sulla materia prima introdotta per il sezionamento e non sul prodotto finale in uscita dallo stabilimento. D'altra parte rientra nello spirito del decreto e della norma comunitaria che si debba pagare per la prestazione di un servizio di controllo sanitario il quale e' obbigatorio sia nel caso del sezionamento di carni in osso sia nel caso di sezionamento, porzionatura o macinatura di carni gia' disossate. Resta inteso che non sono da considerarsi operazioni di sezionamento ai fini del presente decreto legislativo quelle che avvengono in un laboratorio di lavorazioni carni ai fini della produzione di prodotti a base di carne. L'art. 6 stabilisce le variazioni applicabili ai contributi indicati agli articoli 4 e 5. Vengono definite quattro fasce di contribuzione di cui due con riduzione rispetto ai livelli di riferimento, una senza variazioni ed una con maggiorazione. Le due fasce di contribuzione con riduzioni rispettivamente del 40% e del 20% possono essere applicate solo ai macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei per gli scambi intracomunitari di carni e quindi in possesso del riconoscimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 o dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 oppure dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227. L'inquadramento di un macello o di un laboratorio di sezionamento nella prima fascia di riduzione (40% in meno) o nella seconda (20% in meno), in assenza di specifiche disposizioni a carattere regionale, deve essere fatto, su istanza dell'interessato, a giudizio del servizio veterinario della U.S.L. nel cui territorio opera la struttura considerata il quale deve effettuare la valutazione sulla base dei parametri elencati alla lettera a) dell'articolo in argomento. Tale inquadramento resta ovviamente valido fino a quando permangano i parametri che lo hanno determinato. Per quanto riguarda le altre due fasce di contribuzione, e' necessario ricordare quanto detto nella premessa alla presente circolare sottolineando che la lettera c) dell'art. 6 nasce, in certa misura, superata dalla piu' recente normativa comunitaria che esclude la possibilita' di macellare con sistema "a posto fisso". Poiche' ai sensi dell'art. 4 della direttiva 91/497 gli impianti di macellazione a ridotta capacita' operativa potranno proseguire la loro attivita' oltre il 1 gennaio 1993 ai fini di una commercializzazione delle carni limitata al mercato locale solo se in possesso dei requisiti elencati nell'allegato II alla stessa direttiva, a partire da qualle data, o comunque dalla data di recepimento di tale direttiva nella normativa nazionale, non dovranno piu' sussistere impianti di macellazione che possano ricadere nella maggiorazione del 40% prevista dalla lettera c) dell'art. 6. La tariffa di contribuzione senza variazioni deve essere applicata negli impianti di macellazione e sezionamento in deroga transitoria e limitata e in tutti gli impianti di cui all'art. 4 della sopracitata direttiva 91/497/CEE. Si coglie l'occasione per comunicare che le carni prodotte in questi ultimi impianti potranno essere commercializzate esclusivamente all'interno del territorio della U.S.L. in cui essi sono situati e nelle UU.SS.LL. contermini. L'art. 7 stabilisce la contribuzione da pagare nei depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento. Si tratta di uno degli articoli piu' controversi del decreto sul quale e' di fondamentale importanza fare chiarezza. L'esclusione del pagamento del contributo per le carni depositate nei magazzini frigoriferi facenti parte di impianti di macellazione, di sezionamento o, per analogia, di laboratori lavorazione carni, appare del tutto giustificata dal fatto che il controllo sulle carni depositate in tali magazzini frigoriferi non comporta rilevante impegno aggiuntivo per il veterinario che gia' svolge un'attivita' ispettiva nell'impianto. Nel caso di depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, il contributo e' stabilito in 1 ECU per tonnellata di carne e deve essere comunque non inferiore a 10 ECU per partita. Tale contributo costituisce compenso per la U.S.L. per l'azione di controllo che il servizio veterinario e' tenuto ad effettuare su ogni partita di carne che entra nel deposito frigorifero, all'atto della sua introduzione. L'art. 9 prevede che il Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro stabilisca, con apposito decreto, le modalita' di determinazione e di versamento del contributo. Il decreto ministeriale del 18 giugno 1992, pubblicato contemporaneamente alla presente circolare, stabilisce il modello di bolletta da compilarsi da parte del veterinario ufficiale per determinare l'ammontare del contributo di cui all'art. 3 e fornisce le idonee avvertenze per la sua compilazione. E' opportuno precisare che per veterinario ufficiale si deve intendere il veterinario, dipendente della U.S.L., incaricato del servizio di ispezione e controllo sulle carni. Ai sensi di detto decreto la persona fisica o giuridica che si avvale di strutture pubbliche o private per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio delle carni fresche deve versare il contributo determinato dal veterinario ufficiale su un conto corrente postale intestato alla unita' sanitaria locale competente per territorio al momento dell'effettuazione delle operazioni di controllo e di ispezione. E' tuttavia consentito, a chi si avvalga di tali operazioni in via continuativa, di effettuare un versamento anticipato pari all'entita' del contributo relativo alle prestazioni ritenute presumibili in un determinato periodo. In tale caso l'operatore ne deve dare informazione all'unita' sanitaria lo- cale competente per territorio. La bolletta deve essere redatta in quattro copie ciascuna di diverso colore destinate la prima al fruitore, la seconda al titolare del macello o laboratorio di sezionamento o deposito frigorifero per l'annotazione dei dati sul registro, la terza alla U.S.L. per il riscontro dei contributi versati e la quarta al veterinario ufficiale che la deve conservare per almeno cinque anni. E' ovvio che la prima e la seconda copia possono coincidere se il fruitore della prestazione e il titolare dell'impianto sono la stessa persona. Laddove si dice, nelle avvertenze alla compilazione della bolletta, che la quarta copia deve essere conservata per cinque anni dal veterinario ufficiale si deve intendere non la persona fisica che ha rilasciato la bolletta, ma l'ufficio veterinario da cui lo stesso dipende. Il registro di carico e scarico di cui al quarto comma puo' coincidere con il registro fiscale dello stabilimento. L'art. 10 prevede che il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero del tesoro, verifichi annualmente, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che il contributo totale riscosso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari. Sulla base di tale verifica annuale potranno essere rideterminati, ove necessario, le variazioni di cui all'art. 6, i contributi di cui all'art. 4 e all'art. 7, nonche' le quote di ripartizione destinate al Ministero della sanita' (2%) ed agli istituti zooprofilattici sperimentali (8%) per l'azione di programmazione e di controllo circa la presenza dei residui nelle carni. E' oppportuno sottolineare come la verifica annuale intesa a constatare che il contributo totale riscosso non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari debba riguardare tutto il territorio nazionale e non singole unita' amministrative, o, piu' limitatamente ancora, singoli impianti. La direttiva CEE impone infatti che non ci sia questo superamento relativamente alla globalita' dei controlli effettuati in un Paese membro. D'altra parte cio' risulta chiaro anche nel decreto legislativo laddove si affida tale verifica agli organi centrali, Ministeri della sanita' e del tesoro, sentite la regioni e le prov- ince autonome. L'art. 11 abroga l'obbligo del controllo da parte del servizio veterinario sulle carni congelate e fresche provenienti da fuori comune (o U.S.L. ai sensi del parere del Consiglio di Stato n. 400/87). Rimangono invece in vigore le prescrizioni dell'art. 40 relative alle lettere a) (obbligo che la carne sia marcata con il bollo del comune o U.S.L. o stabilimento di origine) e b) (obbligo che la carne sia accompagnata dal previsto certificato sanitario attestante la provenienza da animali riconosciuti sani e regolarmente macellati) per le quali tuttavia non puo' essere fatta pagare alcun tipo di prestazione. Relativamente al bollo sanitario e' opportuno chiarire che le carni prodotte ai sensi del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1992 possono liberamente circolare sul territorio nazionale senza dover subire ulteriori bollature sanitarie. Il certificato di scorta alle carni fresche (refrigerate o congelate) provenienti da altri Paesi (CEE o terzi) oppure provenienti dal territorio nazionale deve scortare le carni fino alla destinazione finale. Quando ci siano dei frazionamenti della partita, come avviene nel caso del passaggio delle carni in depositi frigoriferi che fungono da centri di smistamento, il certificato sanitario deve essere riprodotto, a cura del servizio veterinario, in tante copie fotostatiche, vidimate dal servizio stesso, quante sono le partite di carne che fuoriescono dal centro di smistamento e deve accompagnare il documento commerciale. p. Il Ministro: AZZOLINI