Con  decreto ministeriale n. 1/6708 del 24 giugno 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di giugno 1993, del
versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.879.758.300, pari al
70% dell'importo di L. 2.685.369.000, corrispondente,  al  netto  dei
compensi  di  riscossione,  al  carico di L. 2.686.344.897 iscritto a
nome dei contribuenti Bertani Carrozzeria S.r.l. e Ferrari Giuliano.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Verona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/6562 del 24 giugno 1992 al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di giugno 1993, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   6.548.694.050,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
6.555.109.389 iscritto a nome dei contribuenti D'Amato Nino e Donadio
Vincenzo.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Matera dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/6591 del 24 giugno 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia di Perugia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  giugno  1993,  del
versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 142.909.000, pari al
50% dell'importo richiesto di L. 285.818.000, corrispondente al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 286.995.236  iscritto  a
nome del contribuente Carboni Paolo.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Perugia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.