IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla  legge  n.  576/1982,  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Vista la lettera in data 8 aprile  1992,  n.  3124,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo -  ISVAP,  ha  formulato,  nei  confronti  della
Unione  euro-americana  di  assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Roma,
contestazione di un grave stato di irregolare funzionamento, ai sensi
della vigente normativa ivi compresi gli articoli 57 della  legge  n.
295/1978 e 7 della legge n. 576/1982, cosi' come sostituito dall'art.
2 della legge n. 20/1991;
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale e' stato
fatto  divieto alla Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., di
compiere atti di disposizione sui propri beni a norma degli  articoli
43 e 44 della menzionata legge n. 295/1978;
  Vista  la  lettera  in  data  6  luglio 1992, n. 3460, con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto   stesso   ha   deliberato   di  proporre  al  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  lo  scioglimento
degli  organi  amministrativi  e  sindacali  ordinari  della predetta
Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede  in  Roma,  a
norma  dell'art.  7  della  legge  n.  576  del 1982, come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni   private,   realtiva  alla  Unione  euro-americana  di
assicurazioni S.p.a., predisposta dall'ISVAP in data 6  luglio  1992,
le  cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente
recepite;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1992;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare  l'adozione  di  piu'   gravi
provvedimenti  sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli
assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni  assicurative,
nonche'  dei  dipendenti  della  predetta  societa', appare opportuno
disporre lo scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  sindacali
ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti  gli  organi amministrativi e sindacali ordinari della Unione
euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.
  La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria  e
del  comitato  di  sorveglianza della predetta impresa sara' disposta
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO