IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla  legge  n.  576/1982,  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Vista la lettera in data 8 aprile  1992,  n.  3123,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo -  ISVAP,  ha  formulato,  nei  confronti  della
S.I.D.A.  -  Societa'  italiana  di assicurazioni S.p.a., con sede in
Roma, contestazione di un grave stato di irregolare funzionamento, ai
sensi della vigente normativa ivi  compresi  gli  articoli  57  della
legge  n. 295/1978 e 7 della legge n. 576/1982, cosi' come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 20/1991;
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale e' stato
fatto divieto alla S.I.D.A.  -  Societa'  italiana  di  assicurazioni
S.p.a.,  di  compiere  atti  di  disposizione sui propri beni a norma
degli articoli 43 e 44 della menzionata legge n. 295/1978;
  Vista la leggera in data 6 luglio  1992,  n.  3459,  con  la  quale
l'ISVAP   ha   comunicato   che   il   consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto  stesso  ha  deliberato   di   proporre   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  lo scioglimento
degli organi  amministrativi  e  sindacali  ordinari  della  predetta
S.I.D.A.  -  Societa'  italiana  di assicurazioni S.p.a., con sede in
Roma, a  norma  dell'art.  7  della  legge  n.  576  del  1982,  come
sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, relativa alla S.I.D.A. - Societa' italiana  di
assicurazioni  S.p.a.,  predisposta dall'ISVAP in data 6 luglio 1992,
le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui  integralmente
recepite;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1992;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare  l'adozione  di  piu'   gravi
provvedimenti  sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli
assicurati e dei terzi aventi diritto delle prestazioni assicurative,
nonche' dei dipendenti  della  predetta  societa',  appare  opportuno
disporre  lo  scioglimento  degli  organi  amministrativi e sindacali
ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 7 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,  come
sostituito  dall'art.  2  della  legge  9  gennaio  1991, n. 20, sono
sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.I.D.A.
- Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.
  La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria  e
del  comitato  di  sorveglianza della predetta impresa sara' disposta
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO