IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Vista la lettera in data 25 giugno 1992,  n.  3416,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha fomulato, nei confronti  della  Firs
italiana   di   assicurazioni   -   Compagnia   di   assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, contestazione  di  grave  e
persistente stato di irregolare funzionamento, ai sensi della vigente
normativa  ivi  compresi  gli articoli 7 della legge n. 576 del 1982,
come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991,  e  57  della
legge n. 295 del 1978;
  Vista  la  lettera  in  data  6  luglio 1992, n. 3461, con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto   stesso   ha   deliberato   di  proporre  al  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  lo  scioglimento
degli  organi amministrativi e sindacali ordinari della Firs italiana
di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, a norma dell'art. 7  della
legge  n.  576 del 1982, come sostituto dall'art. 2 della legge n. 20
del 1991;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni  private,  realtiva alla Firs italiana di assicurazioni
S.p.a.,  predisposta  dall'ISVAP  in  data  6  luglio  1992,  le  cui
indicazioni   e   motivazioni  devono  intendersi  qui  integralmente
recepite;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1992;
  Ritenuto  che,  al  fine  di  evitare  l'adozione  di  piu'   gravi
provvedimenti  sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli
assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni  assicurative,
nonche'  dei  dipendenti  della  predetta  societa', appare opportuno
disporre lo scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  sindacali
ordinari della medesima societa';
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come
sostituito dall'art. 2 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  sono
sciolti  gli  organi  amministrativi  e sindacali ordinari della Firs
italiana  di   assicurazione   -   Compagnia   di   assicurazioni   e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.
  La  nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e
del comitato di sorveglianza della predetta  impresa  sara'  disposta
dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo - ISVAP.
  La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore  ad  un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO