IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la lettera in data 25 giugno 1992, n. 3416, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fomulato, nei confronti della Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, contestazione di grave e persistente stato di irregolare funzionamento, ai sensi della vigente normativa ivi compresi gli articoli 7 della legge n. 576 del 1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991, e 57 della legge n. 295 del 1978; Vista la lettera in data 6 luglio 1992, n. 3461, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Firs italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, a norma dell'art. 7 della legge n. 576 del 1982, come sostituto dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, realtiva alla Firs italiana di assicurazioni S.p.a., predisposta dall'ISVAP in data 6 luglio 1992, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1992; Ritenuto che, al fine di evitare l'adozione di piu' gravi provvedimenti sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei dipendenti della predetta societa', appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima societa'; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Firs italiana di assicurazione - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 1992 Il Ministro: GUARINO