IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 5, della predetta legge n. 1/1991; Visto il proprio decreto dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Visto l'art. 9, comma 1, lettera e), del cennato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, fissa la misura minima dei margini di garanzia che le parti contraenti nel mercato dei contratti uniformi a termine previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto medesimo devono versare alla cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge n. 1/1991; Visto il proprio decreto del 12 giugno 1992, con cui sono stati approvati schemi negoziali per i contratti uniformi a termine che prevedono un titolo "nozianale" di importo pari a lire 250 milioni, con tasso di interesse nominale annuo lordo del 12 per cento e cedola semestrale; Viste le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, modificate ed integrate con disposizioni del 17 giugno 1992, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della cassa di compensazione e garanzia; Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204; Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528; Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377; Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 12 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1991, concernente norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei valori mobiliari e di modalita' di accesso alle relative stanze di compensazione; Vista la proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, di cui alla nota n. 178481 in data 14 luglio 1992; Decreta: Art. 1. Il margine iniziale unitario minimo applicabile dalla cassa di compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine di cui allo schema negoziale citato e' di L. 1.500.000, pari allo 0,6 per cento del valore nominale del titolo nozionale. La cassa puo' altresi' fissare margini ridotti sulle posizioni di segno contrario aperte su diverse scadenze di contratti uniformi a termine relativi al medesimo schema negoziale; il margine minimo su dette posizioni e' di L. 600.000. Il margine iniziale minimo sulle posizioni rimaste aperte alla fine dell'ultima giornata di contrattazioni, per le quali si procede alla consegna dei titoli, e' di L. 3.750.000.