IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
modificati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1987, n. 556;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto, in particolare, l'art. 23, comma 5, della predetta legge  n.
1/1991;
  Visto  il  proprio  decreto  dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del  15  marzo  1988,  come  modificato  dal
decreto  26  aprile  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22 febbraio 1992, con il quale sono
stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti
dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti
uniformi a termine su titoli di Stato;
  Visto l'art. 9, comma 1, lettera e), del cennato decreto 8 febbraio
1988, come sopra modificato, il quale prevede  che  il  Ministro  del
tesoro, sentita la Banca d'Italia, fissa la misura minima dei margini
di  garanzia  che  le  parti  contraenti  nel  mercato  dei contratti
uniformi a  termine  previsto  dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto
medesimo devono versare alla cassa di compensazione e garanzia di cui
agli articoli 22 e 23 della citata legge n. 1/1991;
  Visto  il  proprio  decreto  del 12 giugno 1992, con cui sono stati
approvati schemi negoziali per i contratti  uniformi  a  termine  che
prevedono  un  titolo "nozianale" di importo pari a lire 250 milioni,
con tasso di interesse nominale annuo lordo del 12 per cento e cedola
semestrale;
  Viste le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia  in  data
16 marzo 1992, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo
1992,  modificate  ed  integrate con disposizioni del 17 giugno 1992,
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  27  luglio  1992,
concernenti  l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della
cassa di compensazione e garanzia;
  Visto il testo unico delle leggi sugli  istituti  di  emissione  28
aprile 1910, n. 204;
  Visto  il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito
nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
  Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
  Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio  decreto
11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  12  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24  dicembre  1991,  concernente  norme
regolamentari  in  materia  di  funzionamento della compensazione dei
valori mobiliari e di modalita' di accesso alle  relative  stanze  di
compensazione;
  Vista  la proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, di
cui alla nota n. 178481 in data 14 luglio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  margine  iniziale  unitario  minimo  applicabile dalla cassa di
compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine di cui allo
schema negoziale citato e' di L. 1.500.000, pari allo 0,6  per  cento
del  valore  nominale  del  titolo  nozionale. La cassa puo' altresi'
fissare margini ridotti sulle posizioni di segno contrario aperte  su
diverse scadenze di contratti uniformi a termine relativi al medesimo
schema  negoziale;  il  margine  minimo  su  dette posizioni e' di L.
600.000.
  Il margine iniziale minimo sulle posizioni rimaste aperte alla fine
dell'ultima giornata di contrattazioni, per le quali si procede  alla
consegna dei titoli, e' di L. 3.750.000.