AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo  unico  delle  disposizoni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica
e finanziaria delle  autorita'  delle  Repubbliche  di  Serbia  e  di
Montenegro  o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi
sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.
  2. E' vietato trasferire o porre, comunque,  a  disposizione  delle
autorita',  enti  o  imprese  di  cui  al  comma 1 fondi e ogni altra
risorsa economica e finanziaria.
  3. E', altresi', fatto divieto di  trasferire  fondi  di  qualsiasi
natura  a  persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e
di Montenegro.
  4. I divieti di cui ai  commi  2  e  3  si  applicano,  per  quanto
concerne  i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate
sono compiute in territorio estero.
  5. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera  nell'ipotesi  di
rimborso  di  debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma
nei confronti di residenti.  I divieti di cui ai commi 2, 3 e  4  non
riguardano  i  trasferimenti  di  fondi  connessi  con  forniture  di
prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.