AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizoni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorita' delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche. 2. E' vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorita', enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria. 3. E', altresi', fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro. 4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero. 5. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.