Con  decreto ministeriale n. 1/6236 del 24 giugno 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 62 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  22.111.588.500,
pari   al   50%   dell'importo   richiesto   di   L.  44.223.177.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
44.240.428.550   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    elencati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/6705 del 24 giugno 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di giugno 1993, del
versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.349.012.500, pari al
50% dell'importo di L. 2.698.025.000, corrispondente,  al  netto  dei
compensi  di  riscossione,  al  carico di L. 2.709.886.520 iscritto a
nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.