IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992 con il  quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1991;
  Visti i decreti ministeriali del 20 luglio 1992 che hanno  disposto
per  il  30  luglio  1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
novantadue,  centottantatre  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1992;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1992 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari  a  L.  96,39  per  i  buoni
ordinari  del  Tesoro  a  novantadue  giorni,  a L. 93,05 per i buoni
ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e a L. 87,10 per i  buoni
ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 96,17 per i
buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, a L. 92,64 pr i  buoni
ordinari  del Tesoro a centottantatre giorni e a L. 86,45 per i buoni
ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.
  Il presente decreto e' sottoposto alla  registrazione  della  Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1992
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 359