IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione; Visto il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui e' stata disposta, tra l'altro, la sospensione dal 24 novembre 1991 al 31 maggio 1992 dei termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152, del 30 giugno 1992, riguardante: "Modalita' di recupero delle ritenute alla fonte non versate per effetto della sospensione dei termini disposta con decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente provvidenze per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava"; Ritenuta la necessita' di dover diversamente disciplinare il versamento delle ritenute relative all'anno 1991, allo scopo di consentire una migliore gestione dei controlli sui modelli di dichiarazione 770 relativi ai periodi d'imposta 1991 e 1992; Decreta: Art. 1. Il secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno e' sostituito dal seguente: "Con la prima e la seconda rata devono essere, rispettivamente, corrisposte le ritenute operate nel mese di novembre e di dicembre 1991, mentre con le ultime quattro rate, ciascuna di uguale importo, dovra' essere versato l'ammontare complessivo delle ritenute operate da gennaio ad aprile 1992, nonche' quelle che comunque andavano versate nel successivo mese di maggio". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1992 Il Ministro: GORIA