IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale; Tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico rappresentate dalla prefettura di Livorno che ritiene opportuna l'adozione di maggiori misure di sicurezza e vigilanza nelle acque adiacenti l'isola di Pianosa, entro un miglio marino dalla costa; Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente disciplinare l'uso delle zone di mare territoriale adiacente l'isola di Pianosa per consentire quell'azione di prevenzione e controllo necessaria per la tutela della sicurezza della casa di reclusione ivi situata; Decreta: Art. 1. Uso di zone di mare 1. E' vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio e la pesca a tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio e qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare attorno all'isola di Pianosa comprese entro un miglio marino dalla costa.