IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art.  83 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327,  che  attribuisce  al  Ministro  della
marina  mercantile  il  potere  di  limitare o vietare, per motivi di
ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili  nel  mare
territoriale;
  Tenuto  conto delle esigenze di ordine pubblico rappresentate dalla
prefettura di Livorno che ritiene opportuna  l'adozione  di  maggiori
misure  di  sicurezza  e  vigilanza  nelle acque adiacenti l'isola di
Pianosa, entro un miglio marino dalla costa;
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente disciplinare l'uso  delle
zone di mare territoriale adiacente l'isola di Pianosa per consentire
quell'azione  di  prevenzione  e  controllo  necessaria per la tutela
della sicurezza della casa di reclusione ivi situata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Uso di zone di mare
  1. E' vietato il transito, la sosta,  l'ancoraggio  e  la  pesca  a
tutte  le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio e
qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare
attorno all'isola di Pianosa comprese entro un  miglio  marino  dalla
costa.