IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
 Visto il decreto ministeriale 29  febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Sulla   proposta   del  consiglio  di  amministrazione  dell'  Ente
nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti,  il  quale  nella
seduta dell'11 ottobre 1991 ha deliberato di approvare le tariffe per
il  calcolo  della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;
  Udito il parere del consiglio di Stato espresso nella seduta del 26
febbraio 1992;
  Considerata la  necessita'  di  provvedere  alla  fissazione  delle
tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva matematica, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990,  n.  45, per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza farmacisti che richiedono la ricongiunzione di  precedenti
periodi  assicurativi,  sono  determinate sulla base dei coefficienti
contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto,
ne costituiscono parte integrante.
  Sono, altresi', approvate le allegate  istruzioni  per  il  calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI