IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992", il quale tra l'altro con gli articoli 3 e 4 autorizza il Ministero dell'interno a corrispondere per l'anno 1992 il contributo perequativo, rispettivamente, ad amministrazioni provinciali e comuni; Considerato che ai sensi dei predetti articoli la quota del fondo perequativo spettante per l'anno 1992 ai suddetti enti, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base dello steso contributo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui al successivo art. 14 e che in caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative; Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 342 del 1992, il quale dispone che: "Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, .......... che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 415 del 1989"; Considerato che tale certificazione e' sottoposta ad un controllo attinente alla regolarita' formale della stessa e ad un controllo di natura sostanziale relativo alla verifica del raggiungimento delle percentuali minime di copertura dei costi dei servizi, come fissate dal predetto art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, sulla base dei valori esposti sulla certificazione stessa, e che dal risultato di tali controlli scaturisce l'applicabilita' della sanzione prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 342 del 1992; Considerato che in passato l'acquisizione delle certificazioni, nonche' il controllo formale delle stesse, e' stato rimesso nelle mani delle prefetture competenti per territorio, mentre questo Ministero ha provveduto ai controlli sostanziali delle certificazioni, con contestuale individuazione degli enti inadempienti, all'emissione dei provvedimenti sanzionatori ed alla materiale decurtazione, dai trasferimenti erariali agli enti, delle somme da questi ultimi dovute sulla base della sanzione stessa; Ritenuto di dover procedere ad una riorganizzazione del procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione di che trattasi; Ritenuto di dover delegare alle prefetture, quali uffici decentrati di questo dicastero, l'emissione dei provvedimenti di irrogazione della sanzione prevista dai piu' volte richiamati articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, del decreto-legge n. 342 del 1992; Ritenuto, comunque, che alla materiale restituzione delle somme da parte degli enti, dovra' provvedere questo dicastero, sulla base dei provvedimenti di sanzione adottati dai Prefetti della Repubblica, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi a quello cui si riferisce la certificazione; Ritenuto che, in tale contesto, le prefetture assumeranno l'onere di procedere ai controlli formali e sostanziali dai quali deriva l'adozione dei provvedimenti sanzionatori; Considerato che la normativa relativa alla copertura tariffaria del costo di taluni servizi e' contenuta in decreti-legge concernenti "disposizioni urgenti in materia di finanza locale" che disciplinano la materia di anno in anno; Ritenuto che il presente decreto, si riferisce alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1992, da prodursi entro il termine del 31 marzo 1993, ma che, in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa in materia di finanza locale, la relativa delega alle prefetture possa permanere anche per gli anni a venire, tenendo naturalmente conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla base del mutamento del quadro normativo; Ritenuto di dover procedere, a delegare ai Prefetti della Repubblica l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione della perdita di una quota del fondo perequativo per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Decreta: Art. 1. Sono delegate alle prefetture, ciascuna per il territorio di propria competenza, le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi da parte di amministrazioni provinciali, comuni, comunita' montane e consorzi di enti locali, a decorrere dall'anno 1992, sulla base delle apposite certificazioni, a carattere definitivo, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'interno, che gli enti dovranno trasmettere alle prefetture stesse, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono. E' altresi' delegato alle prefetture l'adozione di apposito decreto, a firma del prefetto, di irrogazione della sanzione di cui in premessa nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni che non abbiano proveduto a trasmettere l'apposita certificazione entro il termine di legge oppure che, pur avendo trasmesso la certificazione, non abbiano dimostrato con la stessa di aver ottemperato alle disposizioni in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi oppure che abbiano trasmesso la certificazione incompleta o errata.