IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto   il   decreto-legge   20   luglio   1992,  n.  342,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il  1992",  il
quale  tra  l'altro  con  gli  articoli  3 e 4 autorizza il Ministero
dell'interno  a  corrispondere  per   l'anno   1992   il   contributo
perequativo,   rispettivamente,   ad  amministrazioni  provinciali  e
comuni;
  Considerato che ai sensi dei predetti articoli la quota  del  fondo
perequativo   spettante  per  l'anno  1992  ai  suddetti  enti,  pari
all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla  base  dello  steso
contributo  riconosciuto  nel  1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi  dei  servizi  di  cui  al  successivo art. 14 e che in caso di
mancata osservanza l'ente e' tenuto  alla  restituzione  delle  somme
relative;
  Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 342 del 1992, il quale dispone
che:  "Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane
ed i consorzi di enti locali, sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il
termine  perentorio  del  31  marzo  1993  apposita certificazione, a
carattere definitivo, ..........    che  attesti  il  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  14,  commi  1,  2,  3 e 4 del citato
decreto-legge n. 415 del 1989";
  Considerato che tale certificazione e' sottoposta ad  un  controllo
attinente  alla regolarita' formale della stessa e ad un controllo di
natura sostanziale relativo alla verifica  del  raggiungimento  delle
percentuali  minime  di copertura dei costi dei servizi, come fissate
dal predetto art. 14 del decreto-legge n. 415 del  1989,  sulla  base
dei  valori  esposti sulla certificazione stessa, e che dal risultato
di tali controlli scaturisce l'applicabilita' della sanzione prevista
dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 342 del 1992;
  Considerato che in  passato  l'acquisizione  delle  certificazioni,
nonche'  il  controllo  formale  delle stesse, e' stato rimesso nelle
mani  delle  prefetture  competenti  per  territorio,  mentre  questo
Ministero    ha    provveduto    ai   controlli   sostanziali   delle
certificazioni,   con   contestuale   individuazione    degli    enti
inadempienti,  all'emissione  dei  provvedimenti sanzionatori ed alla
materiale decurtazione, dai trasferimenti erariali agli  enti,  delle
somme da questi ultimi dovute sulla base della sanzione stessa;
  Ritenuto   di   dover   procedere   ad   una  riorganizzazione  del
procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione  di  che
trattasi;
  Ritenuto di dover delegare alle prefetture, quali uffici decentrati
di  questo  dicastero,  l'emissione  dei provvedimenti di irrogazione
della sanzione prevista dai piu' volte richiamati articoli  3,  comma
3, e 4, comma 3, del decreto-legge n. 342 del 1992;
  Ritenuto,  comunque, che alla materiale restituzione delle somme da
parte degli enti, dovra' provvedere questo dicastero, sulla base  dei
provvedimenti  di  sanzione  adottati  dai Prefetti della Repubblica,
mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni  successivi  a
quello cui si riferisce la certificazione;
  Ritenuto  che,  in tale contesto, le prefetture assumeranno l'onere
di procedere ai controlli formali  e  sostanziali  dai  quali  deriva
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori;
  Considerato che la normativa relativa alla copertura tariffaria del
costo  di  taluni  servizi  e' contenuta in decreti-legge concernenti
"disposizioni urgenti in materia di finanza locale" che  disciplinano
la materia di anno in anno;
  Ritenuto  che il presente decreto, si riferisce alle certificazioni
per la dimostrazione del tasso  di  copertura  dei  costi  di  taluni
servizi  per  l'anno  1992, da prodursi entro il termine del 31 marzo
1993, ma che, in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa
in materia di finanza locale,  la  relativa  delega  alle  prefetture
possa  permanere  anche  per  gli anni a venire, tenendo naturalmente
conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla  base  del
mutamento del quadro normativo;
  Ritenuto   di   dover  procedere,  a  delegare  ai  Prefetti  della
Repubblica l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione
della perdita di una quota  del  fondo  perequativo  per  il  mancato
rispetto  delle  disposizioni  in materia di copertura tariffaria del
costo di taluni servizi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono delegate  alle  prefetture,  ciascuna  per  il  territorio  di
propria  competenza,  le  funzioni  di  controllo  del rispetto delle
disposizioni normative in materia di copertura tariffaria  del  costo
di  taluni  servizi  da parte di amministrazioni provinciali, comuni,
comunita' montane e consorzi di enti locali,  a  decorrere  dall'anno
1992,   sulla   base   delle  apposite  certificazioni,  a  carattere
definitivo, il cui modello e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  che  gli  enti  dovranno  trasmettere  alle prefetture
stesse, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello
cui le stesse si riferiscono.
  E'   altresi'  delegato  alle  prefetture  l'adozione  di  apposito
decreto, a firma del prefetto, di irrogazione della sanzione  di  cui
in premessa nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni che
non  abbiano  proveduto a trasmettere l'apposita certificazione entro
il  termine  di  legge  oppure   che,   pur   avendo   trasmesso   la
certificazione,   non  abbiano  dimostrato  con  la  stessa  di  aver
ottemperato alle disposizioni in materia di copertura tariffaria  del
costo   di   taluni   servizi   oppure   che   abbiano  trasmesso  la
certificazione incompleta o errata.