IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre 1991 con il quale e'
stato determinato il numero delle borse  di  studio  per  le  singole
scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;
  Tenuto  conto  che il numero dei posti previsti dagli statuti delle
scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee  strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  5  maggio  1992,  relativo  alla
concessione di posti aggiuntivi per i fini  di  cui  all'art.  2  del
decreto ministeriale 28 dicembre 1991;
  Considerata  la  necessita'  di apportare integrazioni alla tabella
allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992;
                              Decreta:
  Alla tabella allegata al decreto  ministeriale  5  maggio  1992  in
premessa citato sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
                       UNIVERSITA' DI CATANIA
  Pediatria:
   alla colonna D sono aggiunti cinque posti.
                       UNIVERSITA' DI CAGLIARI
  Medicina fisica e riabilitazione:
   alla  colonna  B e' soppresso un posto; alla colonna D e' aggiunto
un ulteriore posto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA