IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991; Considerata la necessita' di apportare integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992; Decreta: Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: UNIVERSITA' DI CATANIA Pediatria: alla colonna D sono aggiunti cinque posti. UNIVERSITA' DI CAGLIARI Medicina fisica e riabilitazione: alla colonna B e' soppresso un posto; alla colonna D e' aggiunto un ulteriore posto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1992 Il Ministro: FONTANA