IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalita' per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalita' per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi; Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, il quale nella seduta del 19 luglio 1991 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 1 aprile 1992; Considerata la necessita' di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45; Decreta: Art. 1. Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Sono, altresi', approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 luglio 1992 Il Ministro: CRISTOFORI