IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare  la
legge 1' marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel  Mezzogiorno,  anche
al fine del pieno utilizzo  dei  fondi  strutturali  della  Comunita'
europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con  i  Ministri
del tesoro e per i problemi delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. In attesa  della  trasformazione  dell'intervento  straordinario
attraverso un graduale passaggio  ad  una  gestione  ordinaria  degli
interventi per le aree depresse del territorio nazionale,  garantendo
la continuita' di sviluppo dei territori meridionali, e'  autorizzata
la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge  1'  marzo  1986,  n.  64,  in
ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire  2.350  miliardi
per  l'anno  1993  e  lire  3.275  miliardi  per  l'anno  1994.  Alla
ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli  anni
successivi si provvede con legge finanziaria. Gli  impegni  di  spesa
possono  essere  assunti  anche  in  eccedenza  alle  predette  quote
annuali. 
  2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, pre-
via  determinazione  di  indirizzo  del   Consiglio   dei   Ministri,
definiscono le disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) le agevolazioni sono  calcolate  in  "equivalente  sovvenzione
netto"  sulla  base  dei  corrispondenti  criteri  utilizzati   dalla
Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con
la stessa Commissione; 
    b)  la  graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve   essere
effettuata secondo un'articolazione territoriale  e  settoriale,  che
concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore  ritardo
di sviluppo e nei  settori  a  maggiore  redditivita'  anche  sociale
identificati nella stessa delibera; 
    c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di  corresponsione  delle
agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi  certi  sia  nella
fase di approvazione che in quella di erogazione. 
  3. Per i contratti di programma gia' approvati dal CIPE  e  per  le
domande  di  agevolazioni  per  le  quali  il  Comitato  di  gestione
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno  abbia
adottato delibere anche in linea tecnica, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  restano  ferme  le  disposizioni  della
legge 1' marzo 1986, n. 64. 
  4.  Ai  programmi  cofinanziati  con  i  fondi  strutturali   della
Comunita' europea sono assicurate le risorse  di  cassa  disponibili,
necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di  competenza
nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorita'  rispetto
ad  ogni   altra   destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo   dei
finanziamenti diretti  alla  realizzazione  dei  programmi  operativi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la  data  del  31  gennaio  di
ciascun anno, individua le risorse della legge 1' marzo 1986, n.  64,
destinate  dalle  regioni  ai  medesimi  programmi.   Dette   risorse
affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle  regioni
secondo le norme in vigore. 
  5. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE  del
3 agosto 1988 al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 13
della legge 1' marzo 1986, n. 64, fa carico sulla  autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1 ed e'  inscritta,  in  ragione  di  lire  300
miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1993-1994, sul capitolo  8816  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  degli  anni   suddetti.   La   disponibilita'
riveniente per  effetto  di  quanto  precede  e'  corrispondentemente
portata ad integrazione  delle  risorse  destinate  al  finanziamento
degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla citata legge n.
64 del 1986. 
  6. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per  gli
esercizi 1989, 1990, 1991  e  1992  e  non  ancora  impegnate  al  31
dicembre 1992, sono proposte dalle competenti  amministrazioni  dello
Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da  parte  della
Commissione CEE per essere  destinate  al  cofinanziamento  di  altri
interventi nell'ambito del territorio delle regioni del  Mezzogiorno.
Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in  relazione  ai  programmi
approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione  di  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella  misura  del  40%
entro il 31 dicembre  1992,  sono  proposte  alla  Commissione  delle
Comunita' europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
per   la   parte   corrispondente   alla   percentuale   non   spesa;
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle  relative  quote
di cofinanziamento nazionale. 
  7.  Per  la  realizzazione  di  progetti  strategici  di  interesse
nazionale di infrastrutturazione del territorio del  Mezzogiorno  nei
settori dell'acqua, della  ricerca  scientifica,  dell'ambiente,  dei
sistemi   territoriali,   del   turismo,   dei   beni   culturali   e
dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello  sviluppo  del
Mezzogiorno e' autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti
di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il
Ministro del bilancio e della  programmazione  economica,  in  deroga
all'articolo 17, comma 4, della legge 1' marzo 1986, n.  64,  per  il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire  3.000
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993  e  1994,  e  lire  1.000
miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti  sono  contratti  nel  secondo
semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per  l'anno
precedente. All'attuazione dei  progetti  strategici  si  provvede  a
seguito di programma  approvato  dal  CIPE,  all'uopo  integrato  dal
Ministro per i problemi delle aree  urbane,  con  priorita'  per  gli
interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di  un
piano  economico   e   finanziario.   I   programmi   relativi   alle
infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro  per
i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti  per
settore, all'uopo promuovendo, ove necessario,  le  opportune  intese
con le amministrazioni regionali e locali interessate.  Qualora  alla
realizzazione dei progetti  intervengano  altre  amministrazioni  con
risorse proprie si provvede con intese di  programma  ed  accordi  di
programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986. 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per  gli
interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno,   sentite   le   regioni
interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi  agli  interventi
finanziati sui piani annuali di attuazione,  rientranti  anche  nella
competenza regionale, che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le  risorse
oggetto delle revoche vengono acquisite alla  programmazione  per  il
finanziamento  di  interventi  previsti  dal  presente  decreto   con
priorita'  per  gli  interventi  localizzati  nei  territori  in  cui
ricadono i finanziamenti revocati. 
  9. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con
esclusione  di  quelli  di  cui  al  comma  3,  i  progetti   rivolti
all'esecuzione di opere o  all'inizio  di  attivita'  compresi  nelle
categorie individuate nell'allegato II della  direttiva  CEE  85/337,
sono sottoposti,  ad  istanza  dell'interessato,  alla  procedura  di
valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni  di  attuazione.  Il
Ministro dell'ambiente, sentita la commissione  di  cui  all'articolo
18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  valuta  la  rilevanza
ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale  esclusione
della procedura  con  parere  motivato  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  della
legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il  progetto
si intende  escluso  dalla  procedura.  Nel  caso  di  interventi  di
rilevanza  infraregionale,  l'istanza  e'  presentata  alla   regione
competente,  che  ne  da'   immediata   comunicazione   al   Ministro
dell'ambiente e verifica la compatibilita' ambientale ai sensi  delle
disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso
tale termine il progetto  si  intende  escluso  dalla  procedura.  Il
Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, puo'
disporre che la procedura sia effettuata con  le  modalita'  previste
dall'articolo 6 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e  successive
disposizioni di attuazione. 
  10. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800  miliardi
per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994,  ivi  compreso
quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e  in  lire  900
miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 7,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8
novembre 1991, n. 360, si  intendono  riferite  anche  all'erogazione
della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile  1991,
n. 134, per le finalita' ivi previste. 
  12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.