IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
trattamento anticipato di pensione ai  lavoratori  delle  aziende  in
stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del  CIPE
12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  152  del  30
giugno 1992, che possano far valere, nell'assicurazione  obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi
e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23  luglio  1991,
n. 223, e' concesso il trattamento anticipato di pensione secondo  le
norme previste dal  citato  articolo  27,  sempreche'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato la relativa
domanda. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta
delibera del CIPE 12 giugno 1992. 
  2. Il contributo a carico  delle  imprese,  previsto  dal  comma  5
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere
alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%. 
  3. Si considerano utilmente proposte le  domande  di  pensionamento
anticipato presentate, ai  sensi  dell'articolo  29  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380  miliardi  per  l'anno
1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per
l'anno 1995.  Al  relativo  onere,  per  il  triennio  1992-1994,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.