IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di protezione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la nota n. 5179 del 3 agosto 1992 con la quale la prefettura di Terni ha evidenziato la situazione di contaminazione della falda acquifera sotterranea alimentante i tre acquedotti di Terni, Narni e del Consorzio Amerino che ha provocato grave pericolo per la popolazione dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio, con particolare riferimento alla carenza nell'approvvigionamento idropotabile della zona; Considerato che allo stato l'approvvigionamento idropotabile delle popolazioni interessate, assicurato con un servizio di autobotti e cisterne, appare del tutto insufficiente con grave pericolo anche per l'igiene pubblica e per la pubblica incolumita'; Considerata la necessita' di ripristinare nei tempi piu' rapidi possibili il normale approvvigionamento idropotabile per evitare situazione di pericolo maggiore; Vista la deliberazione n. 5041 del 16 luglio 1992 con la quale la regione Umbria ha approvato un piano di emergenza, realizzabile in dodici mesi, prevedente l'acquisto e l'installazione di impianti di filtrazione a carboni attivi, potabilizzazione ed opere acquedottistiche connesse, nonche' interconnessione tra i tre acquedotti sopramenzionati, con un onere finanziario complessivo ammontante a circa 9 miliardi di lire, di cui un miliardo gia' impegnato dalla regione; Visto che nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 13 agosto 1992 e' stata esaminata la situazione di grave pericolosita' verificatasi nell'area ternana summenzionata; Vista la nota del 14 agosto 1992 con cui il Presidente della giunta regionale ribadisce la necessita' e l'urgenza di intervenire per fronteggiare la situazione di grave pericolo causato dall'inquinamento delle falde idropotabili nella zona della conca ternana; Visto il telex prot. n. 1051/Gab del 17 agosto 1992 con cui il Ministro dell'ambiente comunica che per fronteggiare la sovraesposta situazione possono essere utilizzati i fondi sino all'importo di lire 8 miliardi iscritti al capitolo 7712 in conto residui 1991 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (ex art. 8 della legge n. 305/1989); Vista la relazione trasmessa in fax il 18 agosto 1992 dal prefetto di Terni da cui si rileva che l'emergenza idrica in questione puo' essere superata con l'installazione di impianti di filtraggio fissi ed opere di interconnessione acquedottistiche, cioe' mediante il ricorso a mezzi tecnici eccezionali; Considerato, pertanto, che l'esecuzione tempestiva delle opere in- dicate nella relazione prefettizia di cui sopra richiede uno snellimento delle procedure dovendosi provvedere, tra l'altro, con la massima urgenza e celerita', all'occupazione dei suoli e alle rela- tive espropriazioni; Considerato che il prefetto di Terni con il menzionato fax del 18 agosto 1992 ha specificato la normativa regionalle alla quale e' necessario derogare; Ritenuto che nello stato dei fatti sopra descritti si configura una situazione di pericolo per la pubblica incolumita' che puo' essere fronteggiata con l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 225/1992; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di delegare il prefetto di Terni all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi diretti al superamento dell'emergenza di cui sopra; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 2440, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 827, e loro successive modificazioni, nonche' alla normativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Terni e' delegato ad attuare, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, gli interventi, indicati in premessa, necessari per fronteggiare la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumita' e per l'ambiente, venutasi a determinare a seguito dell'inquinamento da idrocarburi della falda acquifera sotterranea sita nella conca ternana alimentante gli acquedotti di Terni, Narni e del Consorzio Amerino a servizio dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio.