IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2  luglio  1992  con  cui  l'on.  Ministro per il coordinamento della
protezione civile e' stato delegato  ad  esercitare  le  funzioni  di
coordinamento,  di  indirizzo,  di  protezione  di  iniziative, anche
normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita'  attribuite  allo
stesso  Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la nota n. 5179 del 3 agosto 1992 con la quale la  prefettura
di  Terni  ha evidenziato la situazione di contaminazione della falda
acquifera sotterranea alimentante i tre acquedotti di Terni, Narni  e
del  Consorzio  Amerino  che  ha  provocato  grave  pericolo  per  la
popolazione dei comuni di Terni, Narni,  Amelia,  Giove,  Lugnano  in
Teverina,  Alviano, Guardea e Montecchio, con particolare riferimento
alla carenza nell'approvvigionamento idropotabile della zona;
  Considerato che allo stato l'approvvigionamento idropotabile  delle
popolazioni  interessate,  assicurato  con un servizio di autobotti e
cisterne, appare del tutto insufficiente con grave pericolo anche per
l'igiene pubblica e per la pubblica incolumita';
  Considerata la necessita' di ripristinare  nei  tempi  piu'  rapidi
possibili  il  normale  approvvigionamento  idropotabile  per evitare
situazione di pericolo maggiore;
  Vista la deliberazione n. 5041 del 16 luglio 1992 con la  quale  la
regione  Umbria  ha  approvato un piano di emergenza, realizzabile in
dodici mesi, prevedente l'acquisto e l'installazione di  impianti  di
filtrazione    a    carboni   attivi,   potabilizzazione   ed   opere
acquedottistiche  connesse,  nonche'  interconnessione  tra   i   tre
acquedotti  sopramenzionati,  con  un  onere  finanziario complessivo
ammontante a circa 9 miliardi  di  lire,  di  cui  un  miliardo  gia'
impegnato dalla regione;
  Visto che nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 13 agosto
1992   e'  stata  esaminata  la  situazione  di  grave  pericolosita'
verificatasi nell'area ternana summenzionata;
  Vista la nota del 14 agosto 1992 con cui il Presidente della giunta
regionale ribadisce la necessita'  e  l'urgenza  di  intervenire  per
fronteggiare    la    situazione    di    grave    pericolo   causato
dall'inquinamento delle falde idropotabili  nella  zona  della  conca
ternana;
  Visto  il  telex  prot.  n.  1051/Gab del 17 agosto 1992 con cui il
Ministro dell'ambiente comunica che per fronteggiare la  sovraesposta
situazione possono essere utilizzati i fondi sino all'importo di lire
8  miliardi  iscritti  al  capitolo  7712 in conto residui 1991 dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  (ex  art.  8  della
legge n. 305/1989);
  Vista  la relazione trasmessa in fax il 18 agosto 1992 dal prefetto
di Terni da cui si rileva che l'emergenza idrica  in  questione  puo'
essere  superata  con l'installazione di impianti di filtraggio fissi
ed opere di  interconnessione  acquedottistiche,  cioe'  mediante  il
ricorso a mezzi tecnici eccezionali;
  Considerato,  pertanto, che l'esecuzione tempestiva delle opere in-
dicate  nella  relazione  prefettizia  di  cui  sopra  richiede   uno
snellimento delle procedure dovendosi provvedere, tra l'altro, con la
massima  urgenza  e celerita', all'occupazione dei suoli e alle rela-
tive espropriazioni;
  Considerato che il prefetto di Terni con il menzionato fax  del  18
agosto  1992  ha  specificato  la  normativa regionalle alla quale e'
necessario derogare;
  Ritenuto che nello stato dei fatti sopra descritti si configura una
situazione di pericolo per la pubblica incolumita'  che  puo'  essere
fronteggiata  con  l'adozione  di provvedimenti ai sensi dell'art. 5,
terzo comma, della legge n. 225/1992;
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita'  di  delegare  il  prefetto  di
Terni   all'adozione   di   tutti   i   provvedimenti  necessari  per
l'attuazione degli interventi diretti al  superamento  dell'emergenza
di cui sopra;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 23 maggio 1924,  n.  2440,
al  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  827,  e  loro successive
modificazioni,  nonche'  alla  normativa  di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prefetto  di Terni e' delegato ad attuare, entro il termine
massimo di  un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  presente  ordinanza,  gli  interventi,  indicati in
premessa, necessari per fronteggiare la situazione di grave  pericolo
per  la pubblica incolumita' e per l'ambiente, venutasi a determinare
a seguito dell'inquinamento  da  idrocarburi  della  falda  acquifera
sotterranea  sita  nella  conca ternana alimentante gli acquedotti di
Terni, Narni e del Consorzio Amerino a servizio dei comuni di  Terni,
Narni,  Amelia,  Giove,  Lugnano  in  Teverina,  Alviano,  Guardea  e
Montecchio.