IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico
devono essere richieste dalle parti interessate entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui la sottoscrizione dell'atto e'
stata  autenticata  o  giudizialmente  accertata;  per   le   private
scritture  formate  all'estero  il  termine  e'  elevato a centoventi
giorni, ferma restando l'applicazione  dell'art.  106,  n.  4,  della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;
    c)  per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si  applica  una  soprattassa  pari  a
quattro   volte   l'imposta   erariale  di  trascrizione  dovuta,  da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali  dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato  che  la  non  ottemperanza delle prescrizioni suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno   successivo   a   quello  della  avvenuta  riscossione,  puo'
comportare sanzioni a carico del conservatore del  pubblico  registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia  di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto  presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra il
Ministero delle finanze e il Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in
forza  del  quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici registri  automobilistici,  al  procuratore  generale  della
Repubblica,   che,   confermando   l'evento  interruttivo,  ne  dara'
comunicazione al Ministero delle finanze,  per  la  emissione  di  un
decreto  di  sospensione  dei  termini  di adempimento degli obblighi
tributari,  ricadenti  sotto  tale  data,  per  i   quali   l'obbligo
tributario  deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  il
tribunale   di   Firenze,   con  nota  11  marzo  1992  ha  segnalato
l'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del   pubblico   registro
automobilistico  di  Firenze per trasferimento uffici nei giorni 13 e
16 marzo 1992 e conseguentemente  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti   per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata,  nei  giorni  13  e  16  marzo  1992,  la mancata
riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per  le  formalita'
che  andavano  eseguite entro tale data nonche' il mancato versamento
all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine,  presso
l'ufficio   provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico  di
Firenze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA