Con  decreto  ministeriale  10  agosto 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca del Monte di  Rovigo
che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso   il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda  societa'
denominata "Banca del Monte di Rovigo Societa' per azioni";
    il conferimento, in sede di costituzione della "Banca  del  Monte
di  Rovigo Societa' per azioni", di una somma in contanti pari a lire
4.442 milioni da parte della Cassa di risparmio di  Verona,  Vicenza,
Belluno  e  Ancona  S.p.a., che deterra' la maggioranza del pacchetto
azionario della nuova societa' bancaria;
    la costituzione della "Banca del Monte  di  Rovigo  Societa'  per
azioni",  con  un  capitale sociale di lire 25 miliardi, suddiviso in
2,5 milioni di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna,  alla
quale  faranno  capo  le  attivita'  e  le  passivita'  di cui l'ente
conferente risulta titolare ad eccezione di circa lire 500 milioni in
contanti;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Fondazione Banca del Monte di Rovigo";
    l'adozione  dello  statuto  della  "Banca  del  Monte  di  Rovigo
Societa'   per   azioni",   abilitata   all'esercizio  dell'attivita'
bancaria.
   La  Banca  del  Monte  di  Rovigo,  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca
del  Monte  di Rovigo Societa' per azioni", fatto salvo il compimento
degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi
dell'art. 3  del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990,  dovra'
cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.