IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, n. 401, con cui e' stata vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco, per un periodo di due anni, fino al 28 settembre 1990; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990 con cui e' stata vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco, per un periodo di due anni, fino al 27 settembre 1992; Considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attivita' di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi ed hanno consigliato pertanto una proroga al divieto di pesca in attesa di ulteriori approfondimenti; Vista la proposta di regolamento del Consiglio della Comunita' europea recante modifica al regolamento CEE n. 3626 concernente l'inserimento in appendice A e B della convenzione di Washington CITES, fra gli altri, del dattero di mare ed il dattero bianco; Ritenuta pertanto la necessita' di proporre per un ulteriore biennio il divieto di pesca, detenzione e commercializzazione dei predetti molluschi; Decreta: Art. 1. Il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1990, e' prorogato per un biennio a decorrere dalla data del 28 settembre 1992.