IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, n. 401,  con  cui  e'
stata  vietata  la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di
mare e del dattero bianco, per un periodo di due  anni,  fino  al  28
settembre 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  agosto  1990  con cui e' stata
vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare  e
del  dattero bianco, per un periodo di due anni, fino al 27 settembre
1992;
  Considerato che gli istituti scientifici incaricati  di  effettuare
studi  in  materia  hanno  evidenziato che l'attivita' di pesca delle
suddette  specie  provoca  alterazioni  ai   fondali   rocciosi   con
distruzione di biocenosi ed hanno consigliato pertanto una proroga al
divieto di pesca in attesa di ulteriori approfondimenti;
  Vista  la  proposta  di  regolamento  del Consiglio della Comunita'
europea recante modifica  al  regolamento  CEE  n.  3626  concernente
l'inserimento  in  appendice  A  e  B della convenzione di Washington
CITES, fra gli altri, del dattero di mare ed il dattero bianco;
  Ritenuta pertanto  la  necessita'  di  proporre  per  un  ulteriore
biennio  il  divieto  di  pesca, detenzione e commercializzazione dei
predetti molluschi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il divieto di pesca, detenzione e commercio  del  dattero  di  mare
(Lithophaga  lithophaga)  e  del  dattero bianco (Pholas dactylus) in
tutte le coste italiane, di cui  al  decreto  ministeriale  2  agosto
1990,  e'  prorogato  per  un  biennio  a decorrere dalla data del 28
settembre 1992.