IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415,  ed  accertato
che alla data del 31 luglio 1992 risultano effettuate emissioni nette
per complessive lire 90.096 miliardi;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12%  -  1  settembre
1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e'  incrementabile  per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego o di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del Tesoro - Servizio secondo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro  poliennali  12%  -  1
settembre  1992/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali,
da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  1  marzo ed il 1 settembre di ogni
anno di durata del prestito.