IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo   dell'economia   e   l'incremento  dell'occupazione  e,  in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 191 del 19 agosto
1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991 concernente criteri e modalita' di determinazione del  tasso  di
riferimento  per  il  calcolo  dei  contributi  in conto interessi da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto il proprio decreto del 21  dicembre  1991  con  il  quale  la
maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere agli istituti di credito
per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato  previste
dalle  leggi  citate  in premessa, e' stata fissata, per l'anno 1992,
nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Visto il proprio decreto  del  27  giugno  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 155 del 3 luglio 1992, con il
quale il predetto tasso di  riferimento  e'  stato  fissato,  per  il
bimestre  luglio-agosto  1992,  nella  misura del 13,95%, di cui 1% a
titolo di maggiorazione forfettaria, per le  operazioni  primarie  di
durata  fino  a  diciotto mesi, e del 13,95% di cui 1,05% a titolo di
maggiorazione  forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre   i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
settembre-ottobre 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata  nella
premessa,  il  tasso  di riferimento per il calcolo dei contributi in
conto interessi da corrispondersi dalla Cassa  per  il  credito  alle
imprese  artigiane  e' determinato, per il bimestre settembre-ottobre
1992, nelle seguenti misure:
   16,50% annuo posticipato, di cui  1%  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;
   15,95%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI