IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio;
  Visto il successivo decreto  interministeriale  n.  115130  del  27
dicembre  1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto il proprio decreto del 21  dicembre  1991  con  il  quale  la
misura  della  maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti
ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni  agevolate  di
credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1992, nella
misura  dell'1,25%,  per  le  operazioni di durata inferiore a dodici
mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di cui sopra, ha  reso  noto  che  il  costo  medio  della
provvista  dei fondi, per il bimestre settembre-ottobre 1992, e' pari
al 15,50% per le operazioni fino a diciotto mesi  ed  al  14,90%  per
quelle oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre settembre-ottobre 1992, al:
    a) 15,50% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 14,90% per quelle oltre i diciotto mesi.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni   forfettarie
dell'1,25%  e  dell'1%,  il tasso di riferimento da praticare, per il
bimestre settembre-ottobre 1992 per le operazioni di  cui  sopra,  e'
pari al:
   1) 16,75% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;
   2) 16,50% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;
   3) 15,90% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI