IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive     modificazioni     e     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto il decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   17  maggio  1973,  n.  205,  recante
provvidenze a favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre-dicembre   1972   dei   comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio nonche'  norme  per  accelerare  l'opera  di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont  del  9  ottobre  1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto del 21 dicembre  1991,  con  il  quale  e'
stata  determinata  la  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere,
nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi  alle
operazioni   di   credito   agevolato   previste  dalle  leggi  sopra
menzionate;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che,  per  il  bimestre  settembre-ottobre 1992, il costo medio della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 13,35%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 13,35% per il bimestre settembre-ottobre 1992.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1 gennaio 1992 e per quelli definitivi  stipulati  nello  stesso
anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,80% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 15,10% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI