IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i
sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11  dicembre
1933,  n.  1775,  e  successive  modificazioni,  sono conferiti nella
misura di L. 1.200 per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale  media
concessa  e  riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua  con potenza
superiore a chilowatt 220;
  Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene  demandato  al
Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal
1  gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone
sulla base dei dati ISTAT  relativi  all'andamento  del  costo  della
vita;
   Visti  i  decreti  ministeriali  28  novembre  1981,  n. 33199, 19
novembre 1983, n. 34096, 26 novembre  1985,  n.  34404,  25  novembre
1987,  n.  33941 e 25 gennaio 1990, n. 30248, con i quali la suddetta
misura fissa e' stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge
n. 925, come segue:
                                                           Lire/kW
                                                              -
Dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 . . . . . . . . . .     1.614
Dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 . . . . . . . . . .     2.141
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 . . . . . . . . . .     2.532
Dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 . . . . . . . . . .     2.802
Dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 . . . . . . . . . .     3.135
  Vista la nota 12 dicembre 1991, n. 22983, dell'Istituto centrale di
statistica,  dalla  quale  risulta  che  la  variazione   percentuale
verificatasi  nel  periodo ottobre 1989-ottobre 1991, nell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (gia' indici
del costo della vita) e' stata del 18,7 per cento;
  Considerato, pertanto, che la misura fissa  di  sovracanone  e'  da
elevare,  per  il  biennio  1992-1993 da L. 3.135 a L. 3.535 per ogni
chilowatt di potenza nominale media;
                              Decreta:
  La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo
comma,  della  legge  22  dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il
periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535  per  ogni
chilowatt  di  potenza  nominale media concessa o riconosciuta per le
derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con
potenza superiore a chilowatt 220.
   Roma, 7 agosto 1992
                                                   Il Ministro: GORIA