IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10  giugno  1982,  n.  348,  recante  norme  per  la
costituzione  di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n.
348, che stabilisce i requisiti che debbono  essere  posseduti  dalle
societa'  autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzione  per essere
iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo  in
parola;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente
l'elenco delle societa' di assicurazione in  possesso  dei  requisiti
previsti  dalla  legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni  assunte
verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  14  maggio  1992,  di
inserimento della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con
sede legale in Milano, nel predetto elenco;
  Visti i decreti ministeriali in data 25 giugno e  22  luglio  1992,
concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale in data 15
aprile 1992;
  Vista  la  nota  in  data  27  luglio  1992,  n. 3551, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo   -   ISVAP,   ha  proposto  la  cancellazione
dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data  15
aprile   1992,   della   Delta   -   Compagnia   di  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  in  quanto  la  stessa
societa' non e' in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge
10  giugno  1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze
fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte  verso  lo  Stato  ed
altri enti pubblici;
  Ritenuta quindi l'opportunita' di cancellare dall'elenco, di cui al
citato  decreto  ministerile  in  data  15  aprile  1992,  la Delta -
Compagnia di assicurazioni e  riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in
Roma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Delta - Compagnia  di
assicurazioni  e  riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, e'
cancellata dall'elenco delle societa' di  assicurazione  in  possesso
dei  requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al
decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 agosto 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO