IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  recante norme per il
controllo parlamentare  sulle  nomine  negli  enti  pubblici  ed,  in
particolare,  l'art.  11  il  quale  stabilisce  che le indennita' di
carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di  istituti  e
di   enti   pubblici  sono  determinate  con  decreto  dell'autorita'
competente alla nomina, proposta o designazione;
  Considerato che l'espressione  "indennita'  di  carica"  usata  dal
legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi
riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi
anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;
  Visti i decreti ministeriali del 31 ottobre 1979, 1 dicembre 1981,
6  novembre 1982, 13 novembre 1987 e 25 ottobre 1990 con i quali sono
state determinate le indennita' di carica per i presidenti ed i  vice
presidenti   degli   enti  pubblici  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio  1992  con  il  quale
sono  state rivalutate le misure delle medaglie di presenza spettanti
ai presidenti ed ai vice presidenti dei predetti enti;
  Vista la legge 19 gennaio 1942, n.  22,  concernente  l'ordinamento
dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per i dipendenti
statali e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  28  luglio  1939,   n.   1436,   concernente   il
riordinamento  dell'Ente  nazionale di previdenza per i dipendenti da
enti di diritto pubblico e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26,  sull'ordinamento  e   funzionamento   dell'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica datati 14 febbraio
1992 concernenti la nomina  dei  presidenti  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   ed   assistenza  per  i  dipendenti  statali,  dell'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico,
dell'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
dello spettacolo;
  Considerato  che  occorre procedere, a seguito della ricostituzione
degli organi ordinari degli enti sopra  citati,  alla  determinazione
per  i presidenti ed i vice presidenti sia del compenso globale annuo
per l'opera professionale svolta,  sia  dell'importo  unitario  delle
medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi
collegiali;
  Vista  la  legge  9  febbraio  1963, n. 160, istitutiva della Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, con il quale
si dispone la corresponsione dell'indennita' di carica al  presidente
ed ai vice presidenti della Cassa sopra citata;
  Considerato  che  occorre  provvedere  anche per il presidente ed i
vice presidenti della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza  a
favore  dei  ragionieri  e periti commerciali alla determinazione sia
del compenso globale annuo  per  l'opera  professionale  svolta,  sia
dell'importo   unitario   delle   medaglie   di   presenza   per   la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
  Visti l'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e  successive
modificazioni,   concernenti   la   determinazione   del  trattamento
economico omnicomprensivo dei direttori generali degli enti  pubblici
non economici tabellati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante ai presidenti dell'Ente
nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti  statali,
dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico  e  dell'Ente  nazionale  di  previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, a  decorrere  dalla  data  di  esercizio
delle  relative  funzioni,  e  al presidente della Cassa nazionale di
previdenza  ed  assistenza  a  favore   dei   ragionieri   e   periti
commerciali,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1992, e' determinata come
segue:
   compenso annuo  lordo  per  l'attivita'  svolta  pari  al  vigente
trattamento  economico  dei  direttori  generali dei rispettivi enti,
maggiorato del 20%;
   importo lordo delle medaglie di  presenza  per  la  partecipazione
alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto
o  per  regolamento pari rispettivamente a L. 80.000, a L. 70.000 e a
L. 60.000 secondo  il  corrispondente  livello  di  inquadramento  di
ciascun  ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo
1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
12 settembre 1975 e successive modificazioni.
  Non  e'  consentito  il cumulo di piu' medaglie di presenza per una
medesima giornata.