IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione; Considerato che l'espressione "indennita' di carica" usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza; Visti i decreti ministeriali del 31 ottobre 1979, 1 dicembre 1981, 6 novembre 1982, 13 novembre 1987 e 25 ottobre 1990 con i quali sono state determinate le indennita' di carica per i presidenti ed i vice presidenti degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1992 con il quale sono state rivalutate le misure delle medaglie di presenza spettanti ai presidenti ed ai vice presidenti dei predetti enti; Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Visti i decreti del Presidente della Repubblica datati 14 febbraio 1992 concernenti la nomina dei presidenti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Considerato che occorre procedere, a seguito della ricostituzione degli organi ordinari degli enti sopra citati, alla determinazione per i presidenti ed i vice presidenti sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, con il quale si dispone la corresponsione dell'indennita' di carica al presidente ed ai vice presidenti della Cassa sopra citata; Considerato che occorre provvedere anche per il presidente ed i vice presidenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Visti l'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni, concernenti la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici non economici tabellati; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante ai presidenti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data di esercizio delle relative funzioni, e al presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1992, e' determinata come segue: compenso annuo lordo per l'attivita' svolta pari al vigente trattamento economico dei direttori generali dei rispettivi enti, maggiorato del 20%; importo lordo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento pari rispettivamente a L. 80.000, a L. 70.000 e a L. 60.000 secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una medesima giornata.