LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   Vista   la   legge   7  giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
   Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   Vista la propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991, con la  quale
e'  stato adottato il regolamento di esecuzione di alcune norme della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente le SIM ed altri  intermediari
mobiliari,  e  le modificazioni apportate con delibere n. 6003 del 25
febbraio 1992 e numeri 6165 e 6166 del 13 maggio 1992;
   Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del citato regolamento,
a norma del quale nel prospetto  informativo,  ovvero  nel  documento
contrattuale  qualora  il  prospetto non sia richiesto, devono essere
indicati i dati relativi alla garanzia  assicurativa  o  fidejussoria
che le SIM autorizzate a sollecitare il pubblico risparmio fuori sede
tenute a stipulare;
   Visto, altresi', l'allegato D al predetto regolamento, riguardante
lo  schema di documento informativo da redigere e pubblicare ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b), della citata legge n. 1 del 1991;
   Ritenuta   la    opportunita'    di    apportare    modificazioni,
rispettivamente,  all'art.  6  e  all'allegato D suddetti, al fine di
semplificare gli schemi di prospetto informativo afferenti operazioni
di sollecitazione del pubblico risparmio per quanto attiene  ai  dati
sui  soggetti  incaricati  del  collocamento,  prevedendo  che i dati
relativi alla richiamata garanzia fidejussoria o  assicurativa  siano
pubblicizzati attraverso il documento informativo;
                          D e l i b e r a:
   Il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio
1991,  n.  1,  concernente  le  SIM  ed altri intermediari mobiliari,
adottato con  delibera  n.  5386  del  2  luglio  1991  e  successive
modificazioni, e' modificato come segue:
   il comma 5 dell'art. 16 e' soppresso;
   nel  punto 1. (Presentazione della societa') dell'allegato D, dopo
la lettera H), e' aggiunta la seguente: " I) Ove  si  tratti  di  SIM
autorizzata  all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), della legge,  indicazione,  con  riguardo  alla  apposita
garanzia  di cui all'art. 16, del tipo e degli estremi della garanzia
prescelta, nonche' della denominazione del soggetto che la presta.".
   La presente delibera sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 26 agosto 1992
                                              Il presidente: BERLANDA