Con  decreto  ministeriale  13  agosto 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Prato che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso   il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda  societa'
denominata "Cassa di risparmio di Prato S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio  di
Prato S.p.a.", con un capitale sociale di lire 548.515 milioni;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Ente Cassa di risparmio di Prato";
    l'adozione  dello  statuto  della  "Cassa  di  risparmio di Prato
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria.
   La Cassa  di  risparmio  di  Prato  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio  di Prato S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3   del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990,  dovra'  cessare
l'esercizio dell'impresa bancaria.