IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio; Vista la lettera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale e' stato trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 marzo 1992 con il quale viene chiarito che le lauree nella materia tecnica specifica concernenti l'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono la laurea in ingegneria, la laurea in architettura e la laurea in fisica; Decreta: Art. 1. E l e n c h i 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto: Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, e' integrato come segue: dopo le parole "laureati in ingegneria" sono aggiunte le parole "laureati in architettura e laureati in fisica".