IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  che  individua  i
soggetti  abilitati  alle  verifiche  in  materia  di sicurezza degli
impianti;
  Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della  legge  5  marzo
1990,  n.  46,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre  1991,  n.   447,   concernente   la   scelta   del   libero
professionista  nell'ambito  di appositi elenchi conservati presso le
camere di commercio;
  Vista la lettera del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica con la quale e' stato trasmesso il parere
del Consiglio universitario nazionale espresso nella  seduta  del  12
marzo  1992  con  il quale viene chiarito che le lauree nella materia
tecnica specifica concernenti l'art. 1 della legge 5 marzo  1990,  n.
46,  sono  la  laurea  in  ingegneria, la laurea in architettura e la
laurea in fisica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            E l e n c h i
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale  22  aprile  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  110  del  13  maggio  1992,  avente per oggetto: Formazione degli
elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza
degli impianti, e' integrato come segue:
   dopo le parole "laureati in ingegneria" sono  aggiunte  le  parole
"laureati in architettura e laureati in fisica".