IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti il differimento di termini urgenti  previsti
da disposizioni legislative in materia di lavoro; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 28 agosto e del 4 settembre 1992; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Interventi urgenti in materia di lavoro portuale 
 
  1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi,
il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4  del  decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti  finanziari
conseguenti all'applicazione del beneficio  di  cui  all'articolo  3,
comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine  di  scadenza  e'
differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unita'. 
  2. Per consentire il completamento degli  interventi  avviati,  ivi
comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei  disavanzi
registrati al 31 dicembre  1991  delle  gestioni  delle  compagnie  e
gruppi  portuali,  il  commissario  liquidatore  e'   autorizzato   a
contrarre,  nel  secondo  semestre  1992,  ulteriori  mutui  con   le
modalita' ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7,  dello  stesso
decreto-legge n. 6 del 1990, nel  complessivo  importo  di  lire  183
miliardi. 
  3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale  restano  in
carica fino al completamento degli atti di  liquidazione  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 1993. 
  4. All'onere di cui al  presente  articolo,  valutato  in  lire  30
miliardi annui a decorrere dal 1993, si  provvede  mediante  utilizzo
delle  proiezioni  per  gli  anni  1993  e  1994  dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione
degli   istituti   contrattuali   dei   lavoratori   portuali   (rate
ammortamento  mutui)",  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'esercizio 1992.