IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   20   luglio   1992,  n.  343,  recante
finanziamento per la maggiore spesa sanitaria relativa all'anno  1991
e  disposizioni  urgenti  per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  2,  del  suddetto  decreto-
legge,  in  virtu'  del  quale le regioni e le province autonome sono
autorizzate ad assumere mutui, con onere a carico del bilancio  dello
Stato,  con  istituti  di  credito all'uopo designati con decreto del
Ministro del tesoro nei limiti indicati nella tabella A  allegata  al
provvedimento stesso;
  Visto  il  comma  4 dello stesso decreto-legge n. 343/1992 il quale
prevede che i menzionati mutui hanno durata di quindici anni  e  sono
regolati  al  tasso  di interesse dei buoni ordinari del Tesoro a sei
mesi,  applicato  secondo  modalita'  determinate  con  decreto   del
Ministro  del  tesoro,  e  che  l'ammortamento decorre dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  20  luglio
1992,  n.  343,  per  il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa  all'anno  1991,  possono  essere  contratti  con  gli  enti
creditizi  iscritti  all'albo  di  cui all'art. 29 L.B., nel rispetto
delle  norme  legislative,  regolamentari   e   statutarie   che   li
disciplinano   e,  per  le  aziende  di  credito,  nell'ambito  della
complessiva operativita' oltre il breve termine.