Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Trento" spumante ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino medesimo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino spumante "Trento" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.