Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata "Trento" spumante ha espresso parere  favorevole  al  suo
accoglimento   proponendo   per   il   vino   medesimo   -   ai  fini
dell'emanazione del decreto  presidenziale  di  cui  all'art.  4  del
decreto  del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo
disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola,  entro  sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
           Disciplinare di produzione della denominazione
          di origine controllata del vino spumante "Trento"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Trento" e'  riservata  al
vino   spumante   bianco  e  rosato  ottenuto  con  il  metodo  della
rifermentazione in bottiglia  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.