IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale e' stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunita' di integrare le modalita' di pagamento previste dall'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 20 agosto 1992, consentendo anche l'utilizzazione di marche per il pagamento delle integrazioni per l'anno 1992; Visti gli articoli 10, ultimo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; Decreta: Art. 1. 1. Nei casi in cui il pagamento delle tasse sulle concessioni governative e' consentito con utilizzazione di marche, anche il pagamento della integrazione previsto dal comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992, n. 196, puo' essere effettuato, in alternativa al versamento sullo speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all'"Ufficio registro tasse CC.GG. - Roma - Integrazioni 1992", con utilizzazione di apposite marche di concessione governativa, distinte per patenti di guida, per passaporti e per tutti gli altri atti e provvedimenti per i quali l'integrazione e' dovuta. Le predette marche sono in distribuzione e vendita fino al 31 ottobre 1992. 2. Il pagamento delle tasse di rilascio e annuali relative alle patenti di guida ed ai passaporti, da eseguire entro il 31 dicembre 1992, deve essere effettuato mediante utilizzazione di apposite marche di importo rispettivamente di lire 50 mila e di lire 60 mila. 3. L'annullamento delle apposite marche utilizzate per le integrazioni di cui al comma 1 e quello delle apposite marche utilizzate per il pagamento delle tasse annuali di cui al comma 2 puo' essere eseguito direttamente dal soggetto interessato. 4. Per effetto di quanto disposto nei commi 1 e 2 i proventi delle apposite marche integrative previste nel comma 1 sono versati dai distributori primari di valori bollati sul capitolo di entrata dello Stato 1217, art. 3. Sullo stesso capitolo sono altresi' versati il 56 per cento dei proventi delle marche da lire 50 mila per patenti ed il 51,70 per cento dei proventi delle marche da lire 60 mila per passaporti; le restanti quote, rispettivamente del 44 per cento e del 48,30 per cento, sono versate sul capitolo di entrata dello Stato n. 1217, ovvero alla regione siciliana, con le consuete modalita', per le marche distribuite in Sicilia. 5. I proventi delle ordinarie marche da utilizzare per il pagamento delle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e delle tasse annuali devono essere versati dai distributori primari i valori bollati per il 50 per cento sul capitolo d'entrata del bilancio dello Stato 1217, art. 3, e per il restante 50 per cento sul capitolo 1217 ovvero alla regione siciliana, con le consuete modalita', per le marche distribuite in Sicilia. 6. L'importo delle tasse per porto di fucile anche per uso di caccia deve essere versato per un quinto sul capitolo 1217, art. 3, e per quattro quinti, sul capitolo 1238, art. 1, ovvero alla regione siciliana, per quanto di sua spettanza. L'importo della addizionale deve essere versata sul capitolo 1238, art. 2.