IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  agosto 1992, emanato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio  1992,  n.
333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, con il quale e' stata approvata la  nuova  tariffa  delle  tasse
sulle  concessioni governative di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;
  Ritenuta l'opportunita' di  integrare  le  modalita'  di  pagamento
previste  dall'art.  2  del menzionato decreto ministeriale 20 agosto
1992, consentendo anche l'utilizzazione di marche  per  il  pagamento
delle integrazioni per l'anno 1992;
  Visti  gli  articoli  10, ultimo comma, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992,  n.  359  e  3,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nei casi in cui  il  pagamento  delle  tasse  sulle  concessioni
governative  e'  consentito  con  utilizzazione  di  marche, anche il
pagamento della integrazione previsto dal comma  1  dell'art.  2  del
decreto  del  Ministro  delle  finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992,  n.
196,  puo'  essere  effettuato,  in  alternativa  al versamento sullo
speciale conto corrente  postale  n.  451005  intestato  all'"Ufficio
registro  tasse CC.GG. - Roma - Integrazioni 1992", con utilizzazione
di apposite marche di concessione governativa, distinte  per  patenti
di  guida,  per passaporti e per tutti gli altri atti e provvedimenti
per i quali l'integrazione e' dovuta.  Le  predette  marche  sono  in
distribuzione e vendita fino al 31 ottobre 1992.
  2.  Il  pagamento  delle  tasse di rilascio e annuali relative alle
patenti di guida ed ai passaporti, da eseguire entro il  31  dicembre
1992,  deve  essere  effettuato  mediante  utilizzazione  di apposite
marche di importo rispettivamente di lire 50 mila e di lire 60 mila.
  3.  L'annullamento  delle  apposite  marche   utilizzate   per   le
integrazioni  di  cui  al  comma  1  e  quello  delle apposite marche
utilizzate per il pagamento delle tasse annuali di  cui  al  comma  2
puo' essere eseguito direttamente dal soggetto interessato.
  4.  Per effetto di quanto disposto nei commi 1 e 2 i proventi delle
apposite marche integrative previste nel comma  1  sono  versati  dai
distributori  primari di valori bollati sul capitolo di entrata dello
Stato 1217, art. 3. Sullo stesso capitolo sono altresi' versati il 56
per cento dei proventi delle marche da lire 50 mila per patenti ed il
51,70 per cento dei  proventi  delle  marche  da  lire  60  mila  per
passaporti; le restanti quote, rispettivamente del 44 per cento e del
48,30  per cento, sono versate sul capitolo di entrata dello Stato n.
1217, ovvero alla regione siciliana, con le consuete  modalita',  per
le marche distribuite in Sicilia.
  5. I proventi delle ordinarie marche da utilizzare per il pagamento
delle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione
e  delle tasse annuali devono essere versati dai distributori primari
i valori bollati per il 50  per  cento  sul  capitolo  d'entrata  del
bilancio dello Stato 1217, art. 3, e per il restante 50 per cento sul
capitolo   1217  ovvero  alla  regione  siciliana,  con  le  consuete
modalita', per le marche distribuite in Sicilia.
  6. L'importo delle tasse per porto  di  fucile  anche  per  uso  di
caccia deve essere versato per un quinto sul capitolo 1217, art. 3, e
per  quattro  quinti,  sul capitolo 1238, art. 1, ovvero alla regione
siciliana, per quanto di sua spettanza. L'importo  della  addizionale
deve essere versata sul capitolo 1238, art. 2.