IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
assunzione a tempo determinato, in  eccedenza  rispetto  all'organico
del Corpo di polizia  penitenziaria,  di  mille  unita',  di  dettare
disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione  da
HIV, di apportare alcune modifiche  al  testo  unico  in  materia  di
stupefacenti, nonche' di  adottare  disposizioni  indispensabili  per
l'inizio  del   funzionamento   di   uffici   giudiziari   di   nuova
costituzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministero di grazia e giustizia e'  autorizzato  ad  assumere
per la durata di un anno, in  eccedenza  all'organico  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395,  e
successive  modificazioni,  in  qualita'   di   agenti   di   polizia
penitenziaria, mille unita' da trarre prioritariamente  dai  militari
in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il
31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze,  dai  militari  di  leva  che
saranno collocati in congedo entro il 31 ottobre 1992. A tal  fine  i
suddetti  militari  sono  prosciolti  anticipatamente   dalla   ferma
contratta o dalla leva. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministero della difesa propone  interpello  tra  tutti  i
militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano  domanda  entro
dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per  i
militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari  di  leva.
Le graduatorie sono formate  da  una  commissione  presieduta  da  un
ufficiale generale dell'Esercito e composta dal  capo  del  personale
del Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  da  un  suo
delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente  per  ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 
  3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianita' e dei
precedenti di servizio e  sono  approvate  con  decreto  emanato  dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica  l'articolo
38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
  4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano  inidonei
al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.