IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visti  i propri decreti in data 2 agosto 1991 e 12 settembre 1991,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  7
settembre  1991  e  nel  supplemento  ordinario  n.  55 alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991;
   Ritenuto  di  dover  adottare  in  materia  apposito   regolamento
ministeriale in sostituzione dei decreti sopraindicati;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 4541 del 22 maggio 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi   di   competenza   di   organi   dell'Amministrazione
dell'agricoltura    e    delle    foreste,    sia    che   conseguano
obbligatoriamente a  iniziativa  di  parte  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio.
   2.    I    procedimenti    di    competenza   dell'Amministrazione
dell'agricoltura  e  delle  foreste   devono   concludersi   con   un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che   costituiscono   parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi',
l'indicazione  dell'organo  od  ufficio  competente  e  della   fonte
normativa.  In  caso  di  mancata  inclusione  del procedimento nelle
tabelle allegate lo stesso si concludera'  nel  termine  previsto  da
altra  fonte  legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   3.  Nella  tabella  G,  allegata  al  presente  regolamento,  sono
indicati  i  termini  entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui
agli  articoli  16  e  17  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,
l'Amministrazione   dell'agricoltura   e  delle  foreste  espleta  la
prescritta  attivita'  endoprocedimentale  e  manifesta  il   proprio
intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre
amministrazioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi".  Con  gli  articoli 2 e 4 della
          citata legge n.   241/1990 si  prevede  che,  ove  non  sia
          direttamente  disposto  per  legge  o  per  regolamento, le
          pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare,  per
          ciascun  tipo  di  procedimento, rispettivamente il termine
          entro il  quale  lo  stesso  deve  concludersi  e  l'unita'
          amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro
          adempimento     procedimentale    e    dell'adozione    del
          provvedimento finale.  Se ne trascrive il testo:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente   ad  una  istanza  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  4.  -  1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi dobbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.